Di frequente le società stipulano polizze assicurative a copertura di specifici rischi verificabili in capo agli amministratori.
Ad ogni tipologia di polizza corrisponde un diverso trattamento fiscale in capo all’amministratore ed alla società:
POLIZZE SANITARIE, SULLA VITA E SUGLI INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI:
I premi pagati dalla società per tali polizze concorrono a formare il reddito degli amministratori come fringe benefit e pertanto sono assoggettati a imposizione fiscale e previdenziale nel caso in cui superino il limite previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR (1.000 euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 o aumentati a 2.000 euro in caso di figli a carico).
Nel caso in cui i beneficiari delle polizze siano gli amministratori stessi o i loro eredi, per la società il premio pagato è un costo deducibile solo nel caso in cui sia tassato come fringe benefit in capo agli amministratori medesimi.
CONTRIBUTI ASSISTENZA SANITARIA A CASSE PRIVATE:
I contributi di assistenza sanitaria versati dalla società a favore dell’intero Consiglio di Amministrazione non concorrono a formare il reddito degli amministratori, se non superano l’importo di euro 3.615,20.
Affinché tali contributi siano esclusi da tassazione, deve trattarsi di versamenti effettuati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in applicazione di un regolamento aziendale come misura di welfare e devono beneficiarne tutti gli amministratori.
POLIZZE PER INFORTUNI PROFESSIONALI:
Le polizze a copertura degli infortuni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell’incarico di amministratore, essendo collegate a un rischio strettamente connesso all’esercizio delle proprie funzioni, non possono essere considerate compenso in natura, pertanto non sono tassate in capo all’amministratore.
Il premio pagato è un costo deducibile per la società.
POLIZZE PER RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE VERSO TERZI
Tali premi sono deducibili dal reddito d’impresa e non concorrono a formare il reddito dell’amministratore.