10 Settembre 2025

I diritti particolari dei soci nelle Società a Responsabilità Limitata secondo l’art. 2468 del Codice Civile

Nell’ambito della consulenza societaria, la Società a Responsabilità Limitata è un modello societario che offre grande flessibilità organizzativa e trova la sua massima espressione nell’ Istituito dei diritti particolari, disciplinato dall’articolo numero 2468, comma 3, del Codice Civile. 

Questa normativa consente all’autonomia statutaria di derogare al principio di proporzionalità dei diritti sociali, attribuendo a singoli soci specifiche prerogative che si discostano dal modello legale tradizionale.

 

Fondamento normativo e caratteristiche generali

Più in dettaglio, l’articolo 2468 del Codice Civile stabilisce che “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili“.

Questa previsione rappresenta un’eccezione al principio generale, secondo cui “i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta“.

Grazie alla riforma del Diritto societario del 2003, viene introdotta questa innovazione per “valorizzare il ruolo del socio” e rispondere alle esigenze di personalizzazione del rapporto societario tipiche delle Società a Responsabilità Limitata.

La previsione “esprime lo spiccato rilievo personalistico caratterizzante il tipo sociale a responsabilità limitata e realizza la valorizzazione della persona del socio e del ruolo del singolo nell’organizzazione della società“.

Tipologie di diritti particolari: amministrativi e patrimoniali

Esistono tipologie di diritti particolari, di natura amministrativa e patrimoniale, che rappresentano un caso a sé, perché vanno oltre i diritti standard. Vediamole più nel dettaglio di seguito. 

Diritti amministrativi

I diritti particolari di natura amministrativa consentono di attribuire ai singoli soci prerogative relative alla gestione societaria che si discostano dal normale riparto di competenze. Tra le principali fattispecie riconosciute dalla prassi notarile e dalla giurisprudenza si annoverano:

  • il potere di nomina o revoca degli amministratori;
  • il diritto di veto su specifiche decisioni gestionali;
  • il potere di impartire direttive vincolanti agli amministratori;
  • la facoltà di convocazione dell’assemblea;
  • il diritto di approvazione preventiva per determinate operazioni societarie.

In alcuni casi, potrebbe essere previsto “che il singolo sia chiamato ad approvare intervenute decisioni dei soci”, ovvero a “rimettere al socio l’emanazione di specifiche direttive vincolanti, da eseguirsi mediante assunzione della decisione formale assembleare da parte dei soci”.

Diritti patrimoniali

Sul versante patrimoniale, i diritti particolari possono riguardare modalità di partecipazione agli utili e alle perdite difformi dal criterio proporzionale. Le principali tipologie comprendono:

  • il diritto a una percentuale privilegiata degli utili;
  • la priorità nella distribuzione degli utili;
  • il diritto agli utili in misura fissa;
  • particolari modalità di partecipazione alle riserve;
  • privilegi in sede di liquidazione.

Regime di attribuzione e soggetti destinatari

I diritti particolari “sono diritti attribuiti alla persona del socio, non collegati alla quota che possono essere attribuiti solo a soci attuali della società, essendo lo status socii presupposto indispensabile della titolarità del diritto“.

Nell’individuare i soggetti che possono essere titolari di particolari diritti si evidenzia che “detti diritti possono essere attribuiti soltanto ai soci, specificatamente, singolarmente e nominativamente individuati o individuati per relationem e non a terzi che soci non siano“.

La natura personalistica dei diritti particolari comporta che, “nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione, i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci“, salvo diversa previsione statutaria.

 

Modifica dei diritti particolari e consenso unanime

L’art. 2468, comma 4 del Codice Civile stabilisce un regime protettivo particolarmente rigoroso per la modifica dei diritti particolari, disponendo che “i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci“. Questa regola di unanimità può essere derogata dall’atto costitutivo, “salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti“.

Come si applica questo principio?

Il principio trova applicazione non solo per le modifiche dirette dei diritti, ma anche per quelle indirette che possano comportare “una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 2468 quarto comma“, attivando in tal caso il diritto di recesso previsto dall’art. 2473 c.c.

Trasferibilità e circolazione

La circolazione dei diritti particolari segue regole specifiche che valorizzano la loro natura personalistica. “Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante“.

Tuttavia, “in caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l’atto costitutivo può altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni, sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime“.

Limiti legali e vincoli normativi

Esistono però dei limiti e dei vincoli normativi. L’autonomia statutaria nell’attribuzione di diritti particolari incontra specifici limiti derivanti da norme imperative e principi generali dell’ordinamento. Tra i principali vincoli si evidenziano:

  • il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c., che impedisce l’esclusione totale di un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite;
  • il rispetto dello schema causale dell’art. 2247 c.c.;
  • i limiti derivanti dalle competenze inderogabili degli amministratori ex art. 2475 c.c.;
  • il divieto di modificare unilateralmente le competenze assembleari inderogabili.

Le parti sono libere di attribuire ai soci diritti diversi “nei limiti derivanti da specifiche norme imperative, dal divieto del patto leonino o dallo schema causale rinvenibile nell’art. 2247 del Codice Civile”.

Responsabilità dei soci titolari di diritti gestori

Quando i diritti particolari attribuiscono competenze gestionali, i soci beneficiari assumono responsabilità analoghe a quelle degli amministratori. L’art. 2476, comma 7 del Codice Civile stabilisce la responsabilità dei soci per aver “intenzionalmente deciso il compimento di atti dannosi“. Tale responsabilità è di tipo illimitato e può essere fatta valere dalla società, dai soci o dai terzi.

Lo Studio Torelli & Zanetti assiste le imprese nella strutturazione di diritti particolari nelle Società a Responsabilità Limitata, garantendo il rispetto della normativa vigente e l’ottimizzazione degli assetti organizzativi societari secondo le specifiche esigenze imprenditoriali.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Email

Cosa stai cercando?