17 Settembre 2025

Autovetture – concessione in uso a terzi

Chi guida un veicolo non intestato al proprio nome deve rispettare specifiche regole previste dal Codice della Strada. L’art. 94, comma 4-bis del C.d.S., stabilisce che, qualora l’utilizzo del mezzo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario si protragga per un periodo superiore a 30 giorni, il nominativo del conducente abituale o del comodatario debba essere annotato sulla carta di circolazione. L’adempimento è posto a carico dell’intestatario, che deve darne comunicazione al PRA e alla Motorizzazione Civile.

La violazione di tale obbligo comporta sanzioni amministrative piuttosto onerose, con multe comprese tra 727 e 3.629 euro a carico sia dell’intestatario che dell’utilizzatore oltre al ritiro della carta di circolazione .

Pur essendo una disciplina già introdotta prima della riforma del Codice della Strada entrata in vigore nel dicembre 2024, negli ultimi tempi si registra un’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, volta a garantire la tracciabilità dei reali utilizzatori dei veicoli, anche in funzione fiscale e di responsabilità per le infrazioni.

È importante sottolineare che l’obbligo di annotazione non si applica qualora il veicolo sia utilizzato da un familiare convivente dell’intestatario: in questo caso, la coabitazione consente di presumere un uso stabile e continuativo senza necessità di ulteriori formalità. Diversamente, se il familiare non convive stabilmente con l’intestatario, trova applicazione la regola generale e l’annotazione diventa necessaria qualora l’utilizzo del mezzo si protragga oltre i trenta giorni.

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