Finalità eda mbito applicativo
Il “nuovo” concordato biennale (d’ora innanzi CPB[1]), si inserisce nell’ambito degli strumenti fiscali messi a disposizione dei contribuenti allo scopo di favorire il potenziamento del regime dell’adempimento collaborativo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, alla stregua del “precedente” CPB periodo 2024 – 2025.
Soggetti interessati
Possono accedere all’istituto del “nuovo” CPB:
- i soggetti esercenti attività d’impresa ai quali si rendono applicabili gli ISA;
- i soggetti esercenti arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli ISA;
Sono stati esclusi i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.
Sono altresì esclusi dal provvedimento chi:
- con riferimento al periodo d’imposta 2024 ha debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle entrate e/o per contributi previdenziali d’importo complessivamente pari o superiori a euro 5.000, compresi interessi e sanzioni;
- ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno un anno del triennio 2022 – 2024 (in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento);
- ha riportato condanne per i seguenti reati tributari: false comunicazioni sociali, reato di riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, se commessi nel triennio 2022 – 2024;
- ha conseguito, con riferimento al periodo d’imposta 2024, redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni
- nel corso del 2025 (società) sono state interessate da operazioni di fusione, scissione e conferimento (di azienda o di rami di azienda);
- nel corso del 2025 (società di persone e gli Studi associati) sono state interessate da modifiche della compagine sociale che ne ha aumentato il numero dei soci o associati;
- dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale / società tra professionisti che non aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato. Medesimo discorso per l’ipotesi contraria (esempio: Studio Associato che vorrebbe aderire al CPB, ma un associato che determina il reddito nei modi ordinari ne preclude l’accesso).
Che cosa si concorda
La proposta di concordato interessa il reddito d’impresa e il lavoro autonomo.
La proposta formulata dall’Agenzia individuerà il reddito della gestione ordinaria, senza tener conto di alcune componenti straordinarie, ben individuate dalla norma e sotto riportate, che il professionista incaricato dovrà evidenziare nel software Ministeriale messo a disposizione dal ministero stesso:
- plusvalenze, minusvalenze, redditi di partecipazioni in società di persone e Studi Associati, corrispettivi ottenuti per cessione della clientela e maggiorazione del costo del personale di cui alla Finanziaria 2024 (per il reddito di lavoro autonomo);
- plusvalenze e minusvalenze realizzate, dalle sopravvenienze attive e passive, delle perdite su crediti, redditi di partecipazioni in società di persone o in trasparenza e maggiorazione del costo del personale di cui alla Finanziaria 2024 (per i redditi di impresa).
In pratica, il contribuente soggetto agli ISA, accettando la proposta, si impegna a dichiarare il reddito concordato con il Fisco a prescindere dal risultato d’esercizio effettivo.
Le perdite fiscali pregresse potranno essere utilizzate secondo le usuali disposizioni.
Effetti dell’accettazione della proposta per il contribuente
Accettata la proposta, il contribuente si impegna quindi a dichiarare un reddito già prestabilito, ossia quello della proposta stessa che, posto a confronto con il reddito effettivo conseguito dal contribuente, potrà risultare:
- superiore a quanto effettivamente conseguito (ipotesi sfavorevole: che implica un maggior onere fiscale per il contribuente): in tal caso il contribuente dovrà, pena l’eventuale iscrizione a ruolo, dichiarare un maggior reddito fino a raggiungere l’ammontare concordato;
- inferiore a quanto effettivamente conseguito (ipotesi favorevole: che implica un minor onere fiscale per il contribuente): il contribuente assoggetterà a tassazione gli imponibili concordati e la parte eccedente non sarà tassata. Si potrà inoltre assoggettare ad imposta sostitutiva la parte di reddito concordato nel 2025 eccedente rispetto al reddito dichiarato nel 2024 (nella misura massimo di euro 85.000), applicando un’aliquota variabile tra il 10 ed il 15% a seconda del punteggio raggiunto attraverso gli ISA sempre nel periodo di imposta 2024. Oltre detta soglia (euro 85.000) l’eccedenza sarà assoggettata a tassazione con applicazione di un’aliquota del 43% per le persone fisiche e del 24% per i soggetti IRES.
Cause di cessazione del CPB
Il CPB cessa di avere efficacia, unicamente per il periodo di imposta in cui si manifesta, a seguito delle seguenti situazioni:
- modifica attività e cessazione attività;
- presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quanto concordato;
- operazioni di fusione, scissione, conferimento (di azienda o di rami di azienda);
- modifiche della compagine sociale (società di persone e Studi Associati) che ne aumentano il numero dei soci o associati;
- per i lavoratori autonomi quando, partecipando ad associazioni, viene meno l’adesione al CPB da parte dell’associazione stessa;
- per le associazioni quando anche solo uno dei propri associati non aderisce al CPB;
- dichiarazione di ricavi per un ammontare superiore ad euro 7.746.853.
Decadenza della proposta del CPB
Il CPB cessa di avere efficacia, per entrambi i periodi di imposta, a seguito delle seguenti situazioni:
- accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità[1], nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente;
- a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa che determina una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato se viene a determinarsi un minor reddito oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
- sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle cause di esclusione previste dalla norma (modifica attività, cessazione attività, ovvero vengono meno o risultano insussistenti le condizioni necessarie per accedere al concordato);
- è omesso il versamento delle imposte dovute a seguito della adesione al CPB.
[1] a) le violazioni che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs 471/1997; 2) all’art 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs 471/1997; 3) all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 471/1997; 4) all’art 11, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs. 471/1997.
Poteri di controllo e di accertamento
Tutti i poteri di controllo in capo all’Amministrazione finanziaria rimangono intatti, ma unicamente per verificare se il concordato può cessare di produrre effetto. Ricordiamo infatti che tra le cause di decadenza abbiamo anche l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.
Pertanto, gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza potranno legittimamente continuare ad eseguire accessi, ispezioni o verifiche o a notificare questionari, inviti a comparire, etc.
A fronte dell’accettazione e validità della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, però, non possono essere effettuati gli accertamenti analitici, analitici-induttivi e induttivi.
Se non ricorrono le cause di decadenza prima viste, il concordato preventivo biennale inibisce di fatto qualsiasi notifica di avvisi di accertamento per il reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Restano fermi i poteri di accertamento in materia di IVA, atteso che il concordato non produce effetto ai fini di tale imposta.
Restano invece in essere tutti i poteri di accertamento nei confronti dei redditi diversi da quelli di impresa e lavoro autonomo concordati (ad esempio redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente, redditi di capitale, ecc.).
Scadenza
Il Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2025, prevede quale termine ultimo per aderire il 30 settembre 2025.
Sanatoria esercizi 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Con le modifiche apportate al decreto fiscale D.L. n. 84/2025 i soggetti ISA che aderiscono al CPB possono fruire di una sanatoria per gli anni del quinquennio 2019 2023 versando un’imposta sostitutiva.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra reddito dichiarato ed un incremento dello stesso calcolato forfetariamente in una misura che varia dal 5% al 50% in funzione del punteggio ISA.
La percentuale dell’imposta sostitutiva varia dal 10% al 15% in funzione del punteggio ISA, mentre è fissa al 3,9% per l’IRAP. Tutte le percentuali così determinate sono ridotte del 30% per il periodo Covid 2020 e 2021.
La sanatoria può riguardare anche una sola annualità o più annualità, e non obbliga a regolarizzare tutto il quinquennio.
A mero titolo esemplificativo, un contribuente che ha dichiarato nel 2023 un reddito di euro 50.000, con punteggi ISA 7,9, determina una base imponibile di euro 10.000, su cui applicherà la sostitutiva del 12% per le imposte dirette e del 3,9% per l’IRAP ottenendo un’imposta dovuta di euro 1.590.
L’imposta sostitutiva andrà versata entro il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale, con prima rata il 15 marzo 2026, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi legali.
Se non si decade dal concordato preventivo, si effettua il corretto versamento dell’imposta sostitutiva, non si è sottoposti a misure cautelari per reati commessi nel periodo 2019 – 2023, non sono state presentate dichiarazioni infedeli che hanno permesso di aderire al CPB, l’Agenzia per i periodi oggetto di sanatoria non potrà procedere ad effettuare rettifiche del reddito sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA.
Lo Studio Torelli e Zanetti si rende disponibile per valutare la convenienza ad aderire a questi specifici strumenti che permettono, ricordiamo, di siglare un “accordo” con il Fisco a seguito della formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione del reddito futuro (per il periodo 2025 – 2026) e passato (per il periodo 2019 – 2023).
[1] FONTI NORMATIVE E PRASSI:
- da 6 a 22, D.Lgs. n. 13/2024;
- da 7 a 10, D.Lgs. n. 81/2025;
- Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025;
- Circolare Agenzia Entrate 24.6.2025, n. 9/E.