Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 642/72, sono soggetti all’imposta di bollo (pari a 2 euro) “fatture, note, conti e simili documenti..” qualora la somma indicata sia superiore a 77,47 euro e non sia soggetta ad Iva.
Secondo l’art. 22 del DPR 642/72, per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo, è prevista una solidarietà del debito tra il prestatore che emette la fattura e il committente.
Tale solidarietà è esercitata con la possibilità in capo a colui che emette la fattura (prestatore) di chiedere al cliente (committente) il rimborso del bollo, con riaddebito dello stesso in fattura.
Infatti, l’obbligo dell’apposizione del bollo è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto sugli atti e documenti della Parte prima della Tariffa sopracitata l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della loro formazione (interpello 20/02/2020 n. 67).
Con la risposta a interpello n. 428 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i contribuenti forfettari, il bollo da 2 euro addebitato al cliente in fattura assume natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione del reddito.
Con successivo interpello n. 911-894/2022 l’Agenzia ha precisato che in ogni caso l’imposta di bollo sulla fattura non può mai essere considerata una spesa anticipata in nome e per conto del cliente e, nel caso venisse addebitata in fattura (l’addebito non è obbligatorio), costituisce sempre una voce assimilata a quella dei compensi o dei ricavi. Pertanto, l’eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento costituisce per tutti gli operatori economici parte integrate dei ricavi/compensi e incrementa così la base imponibile Iva.
Sono soggette all’imposta di bollo le seguenti operazioni, se superiori ad euro 77,47:
- fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo (art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/72);
- fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (art. 7 – 7 septies DPR 633/72);
- in franchigia da Iva (regime forfettario);
- non soggette ad Iva (regime dei minimi)
- esenti (art. 10 DPR 633/72);
- non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento (art. 8, lettera c) DPR 633/72);
- non imponibili – operazioni assimilate alle esportazioni, salvo eccezioni (art. 8-bis DPR 633/72);
Sono inoltre soggette all’imposta di bollo le operazioni escluse ex art. 15 DPR 633/72, infatti le fatture che recano spese anticipate in nome e per conto del cliente, di importo superiore ad euro 77,47, con l’unica eccezione delle anticipazioni relative ai tributi, non essendo soggette ad Iva, devono essere assoggettate al bollo di 2 euro.
Ipotizzando un medico che emette fatture esenti Iva (art. 10 DPR 633/72), nel caso in cui decidesse di riaddebitare l’imposta di bollo in fattura al proprio cliente, l’importo di 2 euro costituirà parte integrante dei suoi compensi, concorrendo alla base imponibile contributiva e alla base imponibile ai fini delle ritenute d’acconto.
Ai fini Iva il bollo riaddebitato in fattura segue la normativa Iva applicata al compenso/ricavo del soggetto che emette il documento.
Nel caso del medico, le cui prestazioni sono sempre esenti da Iva, il bollo sarà soggetto all’esenzione Iva, ex art. 10; nel caso del contribuente forfettario, le cui prestazioni sono escluse da Iva, il bollo sarà soggetto all’esclusione da Iva ex L. 190/2014; nel caso del soggetto che emette fattura per operazioni soggette a dichiarazione d’intento, al bollo sarà applicato l’art. 8, lettera c DPR 633/72 e quindi non assoggettato ad Iva.
Nel caso di fattura emessa sia per prestazioni soggette ad Iva che per spese anticipate art. 15, il bollo sarà soggetto ad Iva, alla luce della sua assimilazione al compenso/ricavo.
L’imposta di bollo non può mai essere indicata in fattura come operazione esclusa ex art. 15, infatti non sussistono i presupposti per considerare il bollo come una somma dovuta a titolo di rimborso di un’anticipazione fatta in nome e per conto del cliente.