Aggiornamento Portale ENEA 2025
Inoltre, dal 04/07/2025 è stato attivato il Portale https://detrazionifiscali.enea.it per la compilazione e l’invio delle Asseverazioni relative agli interventi di risparmio energetico per i quali spetta la detrazione con aliquota “maggiorata”, ossia il Superbonus.
Termini per l’invio delle comunicazioni
Per Ecobonus e Bonus Casa:
- il conteggio dei 90 giorni decorre dal 30/06/2025 e il termine ultimo è fissato al 29/09/2025 (il 28/09 è festivo) per:
- interventi conclusi tra l’01/01/2025 e il 30/06/2025;
- lavori conclusi nel 2024, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025;
- per gli interventi ultimati dall’01/07/2025, la Comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per il Superbonus:
- il conteggio dei 90 giorni decorre dal 04/07/2025 e il termine ultimo è fissato al 02/10/2025 per:
- interventi conclusi tra l’01/01/2025 e il 04/07/2025;
- lavori conclusi nel 2024, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025;
- per gli interventi ultimati dal 05/07/2025, la comunicazione deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Conseguenze della mancata o tardiva comunicazione
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, D.P.R. 917/1986);
- acquisto di elettrodomestici rientranti nel “bonus mobili” (art. 16, co. 2, D.L. 63/2013).
Questo orientamento è stato confermato dalla C.M. 19/E/2020, dalla R.M. 18/04/2019, n. 46/E e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 26/06/2024, n. 17/E.
Tuttavia, per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), l’invio dei dati è un presupposto indispensabile per beneficiare della detrazione.
Remissione in bonis
In caso di omesso invio della Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica, è applicabile la “remissione in bonis” (art. 2, co. 1, D.L. 16/2012) che prevede:
- l’invio della scheda entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (prima dichiarazione dei redditi il cui termine ordinario di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione);
- il versamento contestuale della sanzione di € 250 con il mod. F24 Elide (codice tributo 8114, non compensabile).
Correzione di errori
In caso di errori nella compilazione della scheda o nell’indicazione degli importi di spesa, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori, ma non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, inviando una scheda che annulli e sostituisca la precedente.
Se si annulla l’invio della Comunicazione senza effettuare un nuovo invio, la detrazione non spetta.