A partire dal 1° gennaio 2025, per le imprese diventa obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per poter dedurre:
- spese per omaggi;
- spese di rappresentanza.
Sono ammessi: bonifici, versamenti bancari o postali, carte di credito/debito/prepagate (anche tramite Apple Pay e Google Pay), assegni, nonché sistemi come Satispay e PayPal.
Non sono deducibili gli omaggi acquistati in contanti, anche se sostenuti all’estero.
Regole generali sugli omaggi (invariate)
- Gli omaggi ai clienti sono interamente deducibili se il valore unitario destinato a ciascun soggetto non supera 50 euro.
- Se superano 50 euro, rientrano nelle spese di rappresentanza e sono deducibili entro i limiti dell’art. 108 TUIR (inerenza e congruità).
Per valore unitario si considera l’omaggio nel suo complesso (es.: un cesto da 3 beni del valore di 20 euro ciascuno = omaggio da 60 euro → spesa di rappresentanza).
Omaggi autoprodotti
- Rileva il valore di mercato del bene per stabilire se si supera o meno il limite dei 50 euro.
- Ai fini del plafond di deducibilità, conta invece il costo di produzione effettivo.
Esempi:
- Valore di mercato 80 € / costo 40 € → spesa di rappresentanza, deducibilità calcolata su 40 €.
- Valore di mercato 40 € / costo 30 € → deduzione integrale di 30 €.
Servizi regalati ai clienti
La deduzione integrale fino a 50 euro riguarda solo i beni.
Le prestazioni di servizi offerti gratuitamente sono sempre trattate come spese di rappresentanza generali.
Omaggi ai dipendenti
Per l’impresa sono deducibili come spese per prestazioni di lavoro (art. 95 TUIR) e non richiedono tracciabilità.
Cene natalizie con i dipendenti
- Sono deducibili entro il limite del 5‰ delle spese per lavoro dipendente (art. 100 TUIR), anche se svolte presso strutture esterne (es. ristorante).
- Si applica inoltre il limite generale: deducibilità al 75% delle spese per alimenti e bevande (art. 109, comma 5).


