16 Febbraio 2026

Contributi Previdenziali Artigiani e Commercianti – Anno 2026

Ecco un aggiornamento in merito alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni INPS per artigiani e commercianti.

Per il 2026 risultano confermati criteri di calcolo, aliquote e modalità di versamento già in vigore negli anni precedenti. Di seguito riepiloghiamo gli aspetti principali di interesse operativo.

 

Meccanismo di calcolo dei contributi

La contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) continua a fondarsi su due componenti:

  • una quota fissa, calcolata sul reddito minimale stabilito annualmente;
  • una quota variabile, applicata alla parte di reddito che supera il minimale.

Si evidenzia che il versamento del contributo minimo è obbligatorio anche in assenza di reddito o in presenza di perdita d’esercizio, poiché l’obbligo discende dall’iscrizione alla gestione previdenziale.

 

Reddito minimale e contributo fisso 2026

Per l’anno 2026 il reddito minimale è fissato in:

€ 18.808,00

Su tale importo si calcola la contribuzione fissa annua:

Artigiani

  • € 4.521,36 complessivi
    (comprensivi di € 7,44 per contributo maternità)

 

Commercianti

  • € 4.611,64 complessivi
    (comprensivi di € 7,44 per contributo maternità)

Il contributo di maternità è stabilito in € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto.

In caso di iscrizione o cessazione in corso d’anno, l’importo minimo è proporzionato ai mesi di effettiva attività.

 

Aliquote applicabili sul reddito eccedente

La contribuzione percentuale si applica al reddito d’impresa prodotto nel 2026 per la parte eccedente € 18.808,00.

Le aliquote sono le seguenti:

Artigiani

  • 24,00% fino a € 56.224,00
  • 25,00% oltre € 56.224,00

 

Commercianti

  • 24,48% fino a € 56.224,00
  • 25,48% oltre € 56.224,00

Per i commercianti resta dovuta l’aliquota aggiuntiva dello 0,48%, destinata al finanziamento dell’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività.

 

Limiti massimi di imponibile

Per il 2026 il reddito massimo su cui calcolare i contributi IVS è pari a:

  • € 93.707,00 per soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • € 122.295,00 per soggetti privi di anzianità contributiva a tale data (iscritti dal 1° gennaio 1996).

I limiti sono personali e non riferiti all’impresa nel suo complesso.

 

Modalità e termini di versamento

I contributi devono essere versati tramite modello F24.

Rate relative al minimale:

  • 18 maggio 2026
  • 20 agosto 2026
  • 16 novembre 2026
  • 16 febbraio 2027

 

Contributi sul reddito eccedente:

Saldo 2025 e acconti 2026 devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

È consentito il differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.

 

Conguaglio e saldo finale

Il contributo IVS deve essere determinato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF.

Qualora i versamenti effettuati (minimale + acconti) risultino inferiori al dovuto calcolato sul reddito effettivo 2026, sarà necessario versare un ulteriore importo a saldo entro le scadenze ordinarie delle imposte.

 

Collaboratori familiari

In presenza di collaboratori:

  • nelle imprese familiari formalmente costituite, la contribuzione è calcolata sulla quota di reddito attribuita fiscalmente a ciascun soggetto;
  • nelle imprese non costituite in forma familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota di reddito entro il limite complessivo del 49%.

 

Regime forfettario e riduzione contributiva

I contribuenti che applicano il regime forfettario possono optare per la riduzione del 35% dei contributi previdenziali.

  • I soggetti già aderenti continuano a beneficiare dell’agevolazione se non presentano rinuncia.
  • Le nuove adesioni per il 2026 devono essere comunicate all’INPS entro il 28 febbraio 2026.
  • Chi avvia una nuova attività nel 2026 deve presentare l’opzione tempestivamente dopo l’iscrizione.

 

Concordato preventivo biennale

Il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale.
L’adesione non elimina l’obbligo contributivo: la base concordata assume rilevanza anche ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità di versare contributi su un reddito effettivo superiore.

 

Riduzioni Contributive INPS

Regime Forfettario

Riduzione 35%

·         Si ha tempo fino al 28/02/2026 per inoltrare la domanda ed ottenere la riduzione sui contributi 2026.

·         La riduzione rimarrà vigente fino a revoca volontaria ovvero passaggio a regime contabile di livello superiore (semplificata. ordinaria).

·         La minor contribuzione versata andrà a ridurre proporzionalmente l’accredito pensionistico.

·         Tale riduzione non spetta ai contribuenti forfettari iscritti presso la gestione separata.

Over 65 Pensionati INPS

Riduzione 50%

·         Tale riduzione determinerà una decurtazione sul calcolo della pensione.

Nuove Iscrizioni nel 2025

Riduzione 50%

·         La Legge n. 207/2024 (art. 1, co. 186) ha previsto una riduzione del 50% dei contributi IVS per:

o   i soggetti iscritti per la prima volta nel 2025 alla Gestione Artigiani o Commercianti, titolari di impresa individuale, anche in regime forfettario;

o   i soci o i collaboratori familiari di nuova iscrizione nel 2025.

·         La riduzione rimane valida per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società/impresa familiare ed è alternativa alla riduzione prevista per i contribuenti forfettari (35%).

·         Detta riduzione non spetta alle iscrizioni avvenute a decorrere dal 01/01/2026.

·         Rimangono valide, invece, le riduzioni ottenute con la presentazione a partire dal 08/08/2025 della relativa domanda, ma sempre solo e soltanto per le attività iniziate nel 2025.

·         La minor contribuzione versata andrà a ridurre proporzionalmente l’accredito pensionistico.

I contribuenti iscritti alla gestione separata INPS non godono delle riduzioni sopracitate. È prevista l’aliquota ridotta del 24% per i contribuenti pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

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