18 Febbraio 2026

Crediti: Perdite e Svalutazioni – Gestione fiscale

L’articolo 101, comma 5, del TUIR costituisce la norma cardine che disciplina la deduzione analitica delle perdite su crediti dal reddito d’impresa. Questa disposizione fissa i presupposti al ricorrere dei quali un onere derivante dalla mancata esigibilità di un credito diviene fiscalmente rilevante. In particolare è possibile dedurre ai fini fiscali le perdite su crediti al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. la perdita risulta da elementi certi e precisi;
  2. il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Nel prosieguo analizzeremo le diverse casistiche che normalmente si affrontano in ambito societario.

 

PERDITE RELATIVE A MINI CREDITI

Analizziamo la prima e più semplice tipologia di perdite su crediti, su cui non ci dilungheremo più di tanto in quanto norma di facile e semplice applicazione.

E’ infatti lo stesso TUIR che stabilisce, in presenza di crediti scaduti da più di sei mesi e di importo non superiore a euro 5.000 (per le imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a euro 100.000.000) e ad euro 2.500 euro (per le altre imprese), che le perdite su crediti siano sempre deducibili.

Utile sottolineare che in presenza di più fatture emesse (considerando l’importo dell’iva) nei confronti del medesimo soggetto, la verifica del rispetto dei requisiti quantitativi e temporali deve essere effettuata considerando autonomamente le singole fatture emesse, sempre considerando anche l’iva.

Per quanto riguarda il periodo di imputazione temporale, la perdita su crediti può essere dedotta a partire dall’esercizio in cui sono scaduti i sei mesi già citati. Il termine ultimo in cui dedurre la perdita su crediti è invece individuato dall’esercizio nel corso del quale, sulla base dei principi contabili, deve avvenire la cancellazione dal bilancio del diritto di credito (ad esempio, in caso di prescrizione ordinaria, nell’esercizio in cui risultano decorsi 10 anni).

In questo caso il legislatore ha voluto lasciare ampia scelta al contribuente e chiarire che le stesse non sono sindacabili dall’Amministrazione finanziaria. Almeno nella fattispecie la ratio, e la felice conseguente stesura della norma, è stata quella di eliminare le incertezze sulla corretta quantificazione delle perdite.

La perdita potrà essere contabilizzata in bilancio sia come perdita su crediti da contabilizzare nella voce B14, sia come svalutazione da contabilizzare nella voce B.10.d, del conto economico.

 

PERDITE RELATIVE A CREDITI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI IN PROCEDURE CONCORSUALI

La normativa prevede una presunzione assoluta di deducibilità anche quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale. In tali circostanze, il creditore è esonerato dal dover provare la sussistenza degli “elementi certi e precisi“, in quanto l’apertura della procedura è di per sé considerata prova sufficiente della difficoltà finanziaria del debitore.

La perdita diventa deducibile a partire da momenti specifici, a seconda della procedura avviata:

  • Fallimento: dalla data della sentenza dichiarativa.
  • Concordato Preventivo: dal decreto di ammissione alla procedura.
  • Liquidazione Coatta Amministrativa: dal provvedimento che la ordina.
  • Amministrazione Straordinaria: dal decreto che dispone la procedura.
  • Accordi Ristrutturazione Debiti (ex art. 182-bis RD 267/42): dal decreto di omologazione.
  • Piani Attestati Risanamento (ex art. 67 R.D. 267/42): dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • Procedure Estere Equivalenti: dalla data di ammissione alla procedura estera, a condizione che esista un adeguato scambio di informazioni con il paese in questione.

La deduzione della perdita è ammessa nel periodo d’imposta di imputazione a bilancio, all’interno di un arco temporale che va dalla data di avvio della procedura concorsuale fino all’esercizio in cui, secondo i corretti principi contabili, il credito deve essere cancellato dal bilancio.

Questo approccio offre flessibilità, ma non deve essere interpretato come una facoltà di scelta discrezionale: la collocazione temporale della deduzione deve sempre essere giustificata dall’applicazione dei principi contabili (OIC 15: La società cancella il credito dal bilancio quando: a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito), evitando che la decisione sia rimessa al mero arbitrio del contribuente.

 

PERDITE RELATIVE A CREDITI PRESCRITTI

In questa fattispecie, l’aspetto da approfondire è valutare se lo spirare del termine legale di prescrizione (determinato tenendo in considerazione anche eventuali periodi di sospensione o interruzione) determina l’esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla norma che autorizzano a dedurre fiscalmente il credito.

Basandosi sul dato letterale, la norma infatti non sembra imporre al contribuente, ai fini dell’operatività della presunzione, di agire preventivamente nei confronti del debitore per interrompere il decorso del termine prescrizionale (ad esempio mettendolo in mora), né che il debitore abbia formalmente eccepito l’avvenuta prescrizione.

In questo senso la cassazione con due identiche posizioni (sentenza n. 18237/2012 e sentenza n. 27296/2014) sembra suffragare quanto anticipato, specificando che “la prova della sussistenza dei suddetti elementi non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore”.

Sotto il profilo temporale, la deduzione è consentita nel periodo in cui si perfeziona la scadenza del termine, previa imputazione al conto economico (OIC 15).

Ovviamente per l’Agenzia la questione non può esaurirsi a quanto segnalato sin qui …

L’Ufficio, anche in ipotesi di perdite rivenienti dalla cancellazione di crediti prescritti, continua a riservarsi il potere di contestare l’eventuale deduzione sotto il profilo dell’inerenza, qualora risulti che l’inattività del creditore dissimuli in realtà un intento liberale.

A tale riguardo si riporta per esempio la risposta all’interpello n. 197/2019 dove è stata negata la possibilità di dedurre perdite su crediti prescritti in quanto il contribuente non si era immediatamente attivato per mettere formalmente in mora il proprio cliente. Purtroppo, pertanto, anche in questo caso l’approccio adottato dall’Agenzia delle entrate in simili circostanze è estremamente restrittivo.

 

PERDITE CONSEGUENTI AD ACCORDI TRANSATTIVI TRA CREDITORE E DEBITORE

Purtroppo, la questione è tutt’ora assai dibattuta, in quanto continua a persistere una totale difformità tra l’orientamento interpretativo della Corte di Cassazione e quello dell’Agenzia delle Entrate.

La giurisprudenza di legittimità ha nel corso del tempo ormai tracciato un percorso abbastanza lineare che porta a sostenere come ai fini della deducibilità delle perdite su crediti non è necessario che il creditore provi di essersi attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale di insolvenza o di aver infruttuosamente esperito le azioni esecutive.

Secondo la Corte la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita perché l’imprenditore può legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti.

Ripercorriamo brevemente il ragionamento degli Ermellini riportando le sentenze più significative in ordine alla possibilità di dedurre fiscalmente le perdite:

  • ordinanza del 2 maggio 2013, n. 10256: la deducibilità è ammessa in quanto la rinuncia volontaria risulta finalizzata a mantenere buoni rapporti con l’impresa debitrice in vista di future di importanti commesse di lavori;
  • sentenza del 23 novembre 2016, n. 23827: la deducibilità è ammessa in quanto la rinuncia ha lo scopo di trarre vantaggio da eventuali futuri sviluppi di mercato;
  • ordinanza del 4 maggio 2018, n. 10643: nel testo si afferma che “la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa”;
  • ordinanza del 19 gennaio 2021, n. 743: in cui viene ribadito che per come scritta la norma (ex art. 101 TUIR) “… non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore”;
  • sentenza del 30 dicembre 2022, n. 38130: la Corte ribadisce che “… il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti”;
  • ordinanza del 28 marzo 2024, n. 8445: viene nuovamente sottolineato che “… il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore”;
  • ordinanza del 9 ottobre 2025, n. 27096: viene riportato anche questo recentissimo intervento giurisprudenziale in cui risulta confermato che “non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall’art. 101, comma 5, TUIR”.

Il descritto indirizzo interpretativo appare senz’altro condivisibile, ma l’Agenzia delle Entrate non si è finora espressa chiaramente in senso conforme.

Anzi, insiste a contestarne la deducibilità in quanto nella fattispecie analizzata si ritiene che difficilmente negli atti di transazioni emergano le ragioni economiche della scelta, né quei particolari elementi dai quali si può desumere l’inesigibilità del credito rinunziato o la difficoltà nel relativo recupero.

 

PERDITE CONSEGUENTI ALLA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO

Purtroppo, anche in questo caso esiste un differente approccio al problema tra contribuenti, Agenzia e giurisprudenza.

Per l’Agenzia infatti solo nelle ipotesi di cessione di crediti a titolo definitivo (pro soluto) verso banche od altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti ai sensi dell’art. 2359 c.c. rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto, sono assolti gli obblighi di verificare i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall’art. 101, comma 5, del TUIR, ovvio previa cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (OIC 15). Solo in questo caso, pertanto, la perdita su crediti e pacificamente considerata fiscalmente deducibile.

Nei casi di cessione crediti al di fuori delle casistiche citate, l’Agenzia continua ad ostinarsi a sostenere che la perdita derivante da un credito ceduto pro soluto non è per definizione sempre certa e precisa. In realtà solo la certezza e la precisione (nonché l’inerenza) del componente negativo in questione costituiscono presupposti necessari della sua deducibilità. In assenza dei requisiti della certezza e precisione, la perdita sarà sempre indeducibile.

Sfortunatamente questa interpretazione estremamente rigorosa per il contribuente trova conferma nella giurisprudenza di merito. Proponiamo in tal senso, tra le tante, l’ultima sentenza del 3 aprile 2024, n. 8714, dove la Corte di cassazione, sposando la tesi dell’Agenzia, ha nuovamente sancito che la perdita derivante da un credito pro-soluto non è per definizione sempre certa e precisa. In realtà la certezza e la precisione (nonché l’inerenza) del componente negativo in questione costituiscono presupposti necessari della sua deducibilità. Infatti, in assenza dei requisiti della certezza e precisione, la perdita sarà sempre indeducibile, ex art. 101, comma 5, TUIR.

In caso di verifica si palesa quindi sempre la necessità, per il contribuente, di dimostrare, in base al normale esame, gli elementi certi e precisi che hanno dato luogo ad una perdita e che gli hanno consigliato di propendere per una cessione pro soluto con recupero parziale del credito.

 

 PERDITE SU CREDITI E CANCELLAZIONE DEGLI STESSI DAL BILANCIO

Per le due ipotesi più sopra riportate giova però sottoporre all’attenzione del lettore il disposto dell’art. 1, comma 160, lettera b della legge di stabilità 2014 che ha riformulato l’ultimo periodo del comma 5 del nostro art. 101 TUIR stabilendo che “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.

Con la Circolare 14/E del 4 giugno 2014, anche se l’Amministrazione Finanziaria afferma che la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica patrimoniale e economica del creditore, fa parte degli atti di natura realizzativa idonei a produrre una perdita assoggettabile all’art. 101, comma 5, TUIR, ribadisce altresì che “resta ferma la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità della perdita su crediti di cui si tratta, ancorché sussistano gli elementi certi e precisi di cui all’art. 101, comma, comma 5, del TUIR, in relazione all’inerenza della stessa quale costo sostenuto dall’imprenditore nel compimento dell’attività di gestione dell’azienda. In particolare, in sede di attività di controllo, potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell’imprenditore da cui è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.

La cancellazione dal bilancio del credito anche a seguito dell’applicazione dell’OIC 15 non preclude quindi all’Amministrazione di contestare e sindacare, in forza al disposto dall’art. 37 bis DPR 600/1973, l’inerenza di tali perdite, laddove derivanti da operazioni ritenute antieconomiche.

 

SVALUTAZIONI CREDITI E UTILIZZO DEL FONDO (ART 106 TUIR)

Prima di iniziare ad affrontare l’argomento è fondamentale sottolineare, ai fini fiscali, le differenze tra perdita su crediti definitiva (art. 101 TUIR) e svalutazioni per un rischio di credito inesigibile solo potenziale (art. 106 TUIR). La prima consente alle imprese di dedurre integralmente la perdita iscritta in bilancio, mentre nel secondo caso la svalutazione effettuata potrebbe anche non essere integralmente dedotta.

Anche da un punto di vista civilistico, la perdita è un evento certo e definitivo, che comporta la cancellazione totale o parziale del credito in quanto divenuto inesigibile; mentre è lo stesso OIC 15 che definisce invece la svalutazione come la riduzione di valore di un credito che deriva da una stima effettuata alla data di bilancio, al fine di adeguare il valore nominale al valore di presumibile realizzo.

Riepilogando, la svalutazione è una rettifica di valore stimata, mentre la perdita rappresenta la constatazione effettiva di un mancato incasso.

Fiscalmente le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti al relativo fondo sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale/acquisizione dei crediti risultanti in bilancio. La deduzione fiscale degli accantonamenti annuali cessa quando l’ammontare complessivo del relativo fondo ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio a fine esercizio.

La prassi dell’Amministrazione Finanziaria (Risoluzione n. 127/E del 9 novembre 2006) ha stabilito una regola di utilizzo prioritario del fondo (fiscale). Nel momento in cui un rischio potenziale, gestito tramite gli accantonamenti di cui all’art. 106 TUIR (svalutazioni), si concretizza in una perdita definitiva secondo i criteri dell’art. 101 TUIR (perdite), scatta la regola dell’assorbimento prioritario del fondo fiscalmente riconosciuto.

Fiscalmente l’impresa è tenuta pertanto a utilizzare in via prioritaria tale fondo, e la perdita potrà essere dedotta direttamente a Conto Economico solo per l’eventuale parte che eccede l’ammontare del fondo (fiscale) disponibile.

Come si intuisce, anche se i concetti di svalutazione e perdita sono presenti sia nella normativa civilistica che in quella fiscale, come in altri casi non vi è un assoluto e perfetto allineamento.

Per cercare di chiarire proponiamo un semplice esempio.

Una società dispone, nell’anno N, di un fondo svalutazione (civilistico) di 100, a fronte di fondo svalutazione (fiscale) di 10, in quanto, in esercizi precedenti, ha potuto dedurre solo detto importo in ossequio all’art. 106 TUIR.

 

Nell’anno N + 1 si realizza una perdita su crediti di 50 ex art. 101 TUIR (imputata interamente a costo e senza utilizzo del fondo svalutazione crediti).

Nel rispetto della regola dell’assorbimento prioritario, il quantum deducibile sarà pari a 40, rendendosi così necessaria una variazione in aumento nel Modello Redditi pari a 10.

Il fondo fiscale, così come descritto e costituito, viene così ad essere utilizzato, in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità richiesti dal TUIR. Queste, pertanto, riducono il reddito imponibile dell’esercizio in cui sono rilevate solo per la parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Tale disposizione individua espressamente un criterio di imputazione, riferendo l’utilizzo del fondo in via prioritaria alla parte dello stesso che ha già avuto rilevanza fiscale.

In ordine alla deducibilità delle perdite e delle svalutazioni su crediti (con uso prioritario del fondo dedotto fiscalmente), l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con le circolari 26/2013, 14/2014 e, in ultimo, con la risposta n. 342 del 13.05.2021, ribadendo la sua interpretazione.

Di fatto in presenza di un fondo dove non è stata operata alcuna indagine sul grado di esigibilità di ciascun credito e si configura quindi come “fondo fiscale” formato da tutte le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti applicando il detto criterio forfetario, tale fondo deve essere utilizzato, in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti di deducibilità anzidetti.

Diventa invece interessante affrontare l’ultimo intervento dell’Agenzia più sopra riportato (risposta n. 342 del 2021) con riferimento ai cosiddetti micro crediti e l’assorbimento prioritario del fondo dedotto.

Dal momento in cui si verificano le condizioni di deducibilità dei mini-crediti, le svalutazioni imputate a conto economico, come visto, sono interamente deducibili ex art. 101 TUIR (e non 106 TUIR) e questo comporta la costituzione di un fondo svalutazione crediti che assume rilevanza solo ai fini civilistici. Fiscalmente, infatti, non si crea un fondo svalutazione crediti, ma una vera e propria perdita su crediti.

Questo significa che il fondo svalutazione crediti alimentato con posizioni relative ai micro crediti NON soggiace alla regola generale dell’assorbimento prioritario del fondo dedotto.

La problematica non sussiste nel momento in cui i microcrediti vengono espunti dal bilancio non attraverso svalutazioni, ma attraverso perdite su crediti.

Sotto il profilo civilistico, infatti, anche se l’OIC 15 impone che la cancellazione del credito avvenga solo quando l’impresa perde il diritto contrattuale ai flussi finanziari derivanti dal credito o quando ne trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici, per parte della dottrina, nel caso dei crediti di modesta entità, la perdita economica (cancellazione del credito) è giustificata dal principio di rilevanza e proporzionalità, nel senso che i costi di riscossione, l’assenza di garanzie e il decorso del tempo rendono antieconomico il mantenimento del credito in bilancio.

La scelta viene inoltre corroborata dal principio di prudenza, richiamato dall’articolo 2423-bis del Codice civile che darebbe piena legittimità alla cancellazione.

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