20 Febbraio 2026

Condominio e Rumori Molesti: Prova dell’Intollerabilità

IL FATTO

I proprietari di un appartamento in un condominio hanno promosso giudizio nei confronti dei proprietari delle unità immobiliari sovrastanti, lamentando che da tali appartamenti, concessi in locazione a studenti, provenissero rumori eccessivi e continui, in violazione del regolamento condominiale e della normativa vigente. Hanno pertanto chiesto al giudice di ordinare la cessazione delle immissioni e di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.

I proprietari convenuti hanno, a loro volta, chiamato in causa i conduttori (gli studenti), chiedendo che, in caso di accertata responsabilità, fossero questi ultimi a rispondere delle relative conseguenze.

Con la sentenza n. 31021/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito il rifiuto di ogni automatismo in sede di richiesta risarcimento danni e cessazione dei rumori molesti chiarendo che la semplice esistenza di un rumore notturno (es. lo scroscio dell’acqua o il calpestio) non è idonea di per sé a generare un diritto al risarcimento.

 

COSA DICE IL CODICE CIVILE

Il principio si basa su una lettura rigorosa dell’art. 844 del Codice Civile:

  • Superamento della normale tollerabilità: il rumore deve oggettivamente superare la soglia di accettabilità, valutata nel contesto specifico.
  • Prova del pregiudizio: il condomino che si lamenta non può limitarsi a denunciare il fastidio (percezione soggettiva), ma deve provare di aver subito un danno effettivo alla qualità della vita o alla salute.

 

Quindi quando un condomino conviene in giudizio un proprio condomino lamentando rumori notturni, questi devono essere fondati su criteri probatori precisi.

 

IN PARTICOLARE

  • Oggettività: non basta la parola del singolo; servono testimonianze incrociate di altri vicini.
  • Abitualità: il rumore deve essere ripetuto e frequente. L’episodio sporadico non ha rilevanza giuridica risarcitoria.
  • Documentazione: sebbene non sempre obbligatoria, una perizia fonometrica che attesti il superamento dei 3 decibel sul rumore di fondo è l’elemento probatorio principe.
  • Danno documentabile: certificati medici attestanti stress, insonnia o patologie correlate rafforzano la tesi dell’intollerabilità.

 

La Corte chiarisce, inoltre, che eventuali divergenze tra le deposizioni testimoniali sull’intensità dei rumori possono essere superate attraverso una valutazione complessiva che tenga conto della natura delle immissioni, degli orari di produzione in rapporto alla normale convivenza condominiale e degli esiti degli accertamenti oggettivi svolti.

 

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Questo principio vale anche nell’ipotesi di violazione del regolamento condominiale che vieti rumori arrecanti disturbo agli altri condomini. Che, si ribadisce, non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilità risarcitoria. Anche in presenza di una previsione regolamentare, permane infatti l’applicazione del principio generale di cui all’art. 844 c.c., che impone un grado minimo di tolleranza, coerente con il dovere di convivenza in ambito condominiale.

 

COINVOLGIMENTO DI UN TERZO

La sentenza è interessante anche per quello che chiarisce sulle spese del processo quando viene coinvolta una terza persona.

La Corte ha spiegato che, se il convenuto chiama in causa un terzo (ad esempio per farsi garantire o per rivalersi su di lui) e il giudice respinge completamente le richieste dell’attore, non è nemmeno necessario esaminare nel dettaglio la richiesta contro il terzo.

In questo caso, le spese legali sostenute dal terzo chiamato devono essere pagate dall’attore, perché è stato proprio l’attore, con la sua causa poi risultata infondata, a rendere necessario il processo. Questo vale anche se l’attore non aveva fatto richieste dirette contro il terzo.

Le spese restano invece a carico di chi ha chiamato il terzo solo quando quella chiamata è chiaramente ingiustificata o fatta in modo arbitrario, cioè quando rappresenta un uso scorretto del diritto di difesa.

 

La pronuncia in esame assume un importante rilievo pratico sia nella gestione del contenzioso condominiale in materia di immissioni, sia nella valutazione strategica della chiamata in causa dei terzi .

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