23 Febbraio 2026

Trasferte, rimborsi spese e obbligo di tracciabilità – Impatti per imprese e professionisti – Novità fiscali

Con la circolare n. 15/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 in materia di rimborsi spese per trasferte dei dipendenti.

Le novità riguardano in particolare indennità chilometriche e rimborsi parcheggio.

 

  1. TRASFERTE DEI DIPENDENTI

 

1.1 Trasferte all’interno del Comune

Dal 1° gennaio 2025:

  • I rimborsi di spese di viaggio e trasporto, se adeguatamente documentati, non concorrono a formare il reddito del dipendente, anche se la trasferta avviene nello stesso Comune della sede di lavoro.
  • Non è più necessario che la documentazione provenga esclusivamente dal vettore.

Sono quindi non imponibili (se documentati):

  • rimborso chilometrico per utilizzo del mezzo proprio (secondo tabelle ACI);
  • pedaggi autostradali;
  • parcheggi.

Restano imponibili eventuali altre indennità non rientranti nelle suddette categorie.

1.2 Trasferte fuori dal Comune

Restano confermati i tre sistemi alternativi:

  • Forfettario
  • Misto
  • Analitico

Le novità riguardano in particolare l’obbligo di tracciabilità per determinate spese.

1.3 Obbligo di pagamenti tracciabili (dipendenti)

Dal 1° gennaio 2025, affinché il rimborso non sia imponibile, devono essere pagate con strumenti tracciabili le seguenti spese sostenute in Italia:

  • vitto;
  • alloggio;
  • taxi;
  • noleggio con conducente (NCC).

Sono ammessi:

  • bonifico bancario o postale;
  • carte di credito, debito o prepagate;
  • sistemi elettronici collegati a conto corrente;
  • altri strumenti previsti dalla normativa fiscale.

⚠ L’obbligo riguarda esclusivamente le spese sostenute in Italia.
Per le trasferte all’estero non è richiesta la tracciabilità ai fini della non imponibilità.

 

  1. PROFESSIONISTI – LAVORO AUTONOMO

 

2.1 Rimborsi analitici riaddebitati al cliente

Dal 1° gennaio 2025:

  • I rimborsi analitici delle spese (vitto, alloggio, viaggio, taxi, NCC) non concorrono al reddito del professionista solo se pagati con strumenti tracciabili (se sostenuti in Italia).
  • In assenza di tracciabilità, il rimborso diventa imponibile.

 

2.2 Spese non rimborsate

Se il cliente non rimborsa le spese:

  • diventano deducibili solo al verificarsi delle condizioni previste dal TUIR (insolvenza, decorso termini, ecc.);
  • per le spese sostenute in Italia sopra indicate, è comunque richiesta la tracciabilità.

Decorrenza: spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

2.3 Spese sostenute direttamente dal professionista

Le spese di:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio;
  • taxi/NCC;

sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.

L’obbligo si estende anche:

  • ai rimborsi analitici a dipendenti;
  • ai rimborsi ad altri professionisti;
  • alle spese sostenute come committente.

Decorrenza:

  • rimborsi analitici: 1° gennaio 2025;
  • spese sostenute direttamente: 18 giugno 2025.

 

2.4 Spese di rappresentanza dei professionisti

Deducibili:

  • entro il limite dell’1% dei compensi percepiti;
  • esclusivamente se pagate con strumenti tracciabili.

Decorrenza: 18 giugno 2025.

 

  1. IMPRESE – DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE

 

3.1 Spese per trasferte dei dipendenti

Le spese di:

  • vitto;
  • alloggio;
  • viaggio;
  • taxi e NCC;

sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.

L’obbligo vale anche per i rimborsi analitici.

Restano fermi:

  • i limiti giornalieri di deducibilità;
  • i limiti relativi ai veicoli.

Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

3.2 Spese sostenute per lavoratori autonomi

Le spese sostenute per prestazioni commissionate a lavoratori autonomi (es. amministratori non dipendenti) sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.

Decorrenza: 18 giugno 2025.

3.3 Spese di rappresentanza delle imprese

Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.

⚠ L’obbligo vale anche per spese sostenute all’estero.

Restano fermi:

  • i requisiti di inerenza;
  • i limiti percentuali rispetto ai ricavi.

Decorrenza: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

 

  1. IRAP

Le nuove regole sulla tracciabilità si applicano anche ai fini IRAP, con le medesime decorrenze previste per le imposte sui redditi.

 

  1. Impatti operativi

Le novità comportano la necessità di:

  • aggiornare regolamenti interni e policy trasferte;
  • informare dipendenti e collaboratori sull’obbligo di strumenti tracciabili;
  • adeguare procedure amministrative e sistemi di controllo;
  • verificare sistematicamente la documentazione dei pagamenti;
  • distinguere correttamente tra spese sostenute in Italia e all’estero.

La mancata tracciabilità può determinare:

  • imponibilità del rimborso per il dipendente o il professionista;
  • indeducibilità del costo per l’impresa.

 

  1. Conclusioni

La riforma 2025 rafforza in modo significativo il principio della tracciabilità quale condizione essenziale per la non imponibilità dei rimborsi e la deducibilità delle spese.

Si raccomanda un’attenta verifica delle procedure interne e delle date di decorrenza, che risultano differenziate a seconda della tipologia di soggetto e di spesa.

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Email

Cosa stai cercando?