Adempimenti verso Agenzia delle Entrate ed ENEA
Negli ultimi anni la normativa relativa ai bonus edilizi ha subito diverse modifiche.
A partire dal 2025, le principali detrazioni per interventi sugli immobili sono state semplificate e ridotte a due aliquote principali:
- 50% per interventi sull’abitazione principale
- 36% per interventi su altre abitazioni
Nonostante questa semplificazione, restano alcuni obblighi di comunicazione dei dati che devono essere rispettati per poter beneficiare correttamente delle detrazioni fiscali.
In particolare, per le spese sostenute nel 2025 possono essere necessari due diversi adempimenti:
- Trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate
- Trasmissione dei dati all’ENEA (per alcuni interventi specifici)
Queste comunicazioni hanno finalità e tempistiche differenti.
Comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate
I dati relativi alle spese sostenute per lavori edilizi devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate per consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (730 o Redditi PF).
Devono essere comunicati:
- i dati relativi alle spese per ristrutturazioni edilizie
- i dati relativi alle spese per riqualificazione energetica
- i dati relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomìni
Chi effettua la comunicazione
L’invio dei dati non è sempre a carico del contribuente:
- Banche e Poste trasmettono i dati delle spese pagate tramite bonifico parlante
- Amministratori di condominio trasmettono i dati relativi ai lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici
Scadenza
La trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2025 deve avvenire entro:
📅 16 marzo 2026
Comunicazione delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito
Entro la stessa scadenza (16 marzo 2026) deve essere inviata anche la comunicazione relativa alle eventuali opzioni per:
- cessione del credito
- sconto in fattura
quando ancora previste dalla normativa.
La comunicazione può essere inviata:
- dal beneficiario della detrazione direttamente o tramite intermediario, nei casi in cui non sia richiesto il visto di conformità
- dal professionista che rilascia il visto di conformità, nei casi in cui questo sia obbligatorio (ad esempio per interventi Superbonus)
Per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali, la comunicazione può essere inviata dall’amministratore di condominio oppure tramite intermediario.
Comunicazione all’ENEA
Per alcuni interventi edilizi che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili, è obbligatorio trasmettere specifiche informazioni anche all’ENEA.
La comunicazione riguarda, ad esempio, interventi come:
- sostituzione di infissi e serramenti
- installazione di caldaie a condensazione, pompe di calore o sistemi ibridi
- isolamento termico (pareti, tetti, solai)
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
- acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, se collegati a lavori di ristrutturazione
⚠️ Dal 2025–2026 sono esclusi gli impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili.
Tempistiche per l’invio all’ENEA
La comunicazione deve essere trasmessa:
📅 entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo
Per i lavori conclusi tra 1° gennaio e 22 gennaio 2026, il termine dei 90 giorni decorre dal 22 gennaio 2026, data di apertura del portale ENEA.
Modalità di invio
L’invio avviene esclusivamente tramite il portale:
👉 https://bonusfiscali.enea.it
L’accesso avviene con:
- SPID
- CIE
Mancato invio all’ENEA
Per gli interventi rientranti nel bonus ristrutturazioni, la mancata o tardiva comunicazione all’ENEA non comporta la perdita della detrazione fiscale (Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E/2019).
Tuttavia si tratta comunque di un adempimento previsto dalla normativa, che è opportuno rispettare per evitare eventuali contestazioni in caso di controlli.
Documentazione da conservare
Per poter beneficiare delle detrazioni è necessario conservare la seguente documentazione:
- ricevuta della trasmissione all’ENEA (codice CPID)
- scheda descrittiva dell’intervento
- fatture relative ai lavori
- bonifici parlanti utilizzati per il pagamento
- eventuali titoli edilizi (CILA, SCIA, ecc.)
Nei casi di edilizia libera, è necessario conservare una dichiarazione sostitutiva che indichi:
- la data di inizio dei lavori
- la tipologia di intervento effettuato


