12 Novembre 2025

Bonus Sicurezza – Detrazioni fiscali per porte blindate e sistemi di sorveglianza

Nell’ambito delle agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, rientrano anche gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, comunemente noti come “bonus sicurezza” (art. 16-bis, comma 1, lett. f, del TUIR).

 

Interventi agevolabili

Possono beneficiare della detrazione IRPEF gli interventi effettuati su edifici esistenti, sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali, purché finalizzati a migliorare la sicurezza contro furti e aggressioni.
Tra gli interventi ammessi si segnalano, a titolo esemplificativo:

  • rafforzamento o sostituzione di cancellate e recinzioni murarie;
  • apposizione o sostituzione di grate alle finestre;
  • installazione di porte blindate o rinforzate;
  • sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di impianti antifurto, centraline e sensori di apertura;
  • montaggio di tapparelle metalliche o vetri antisfondamento;
  • installazione di casseforti a muro;
  • installazione di impianti di videosorveglianza collegati a centrali di vigilanza privata.

 

Non rientrano, invece, le spese per servizi di vigilanza o contatti con istituti di sicurezza.

 

Misura della detrazione

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, la detrazione IRPEF è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 50% per le spese sostenute nel 2025 (abitazione principale);
  • 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 (abitazione principale);
  • 36% per le spese 2025 su immobili diversi dall’abitazione principale;
  • 30% per le spese 2026 e 2027 su immobili diversi. 

 

Il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione rimane 96.000 euro per unità immobiliare (incluse pertinenze),da suddividere tra gli aventi diritto in base alla spesa sostenuta.

 

Modalità di pagamento

Per poter beneficiare della detrazione è indispensabile che il pagamento avvenga mediante bonifico bancario o postale “agevolato”, dal quale risultino:

  • la causale del versamento con riferimento all9art. 16-bis del TUIR;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita IVA del soggetto che riceve il pagamento.

 

Si ricorda che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 17/E del 24 aprile 2015), non si perde il diritto all’agevolazione se il codice fiscale indicato nel bonifico non coincide con quello di chi materialmente effettua il pagamento, purché gli altri dati siano corretti.

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