18 Marzo 2026

Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Biennio 2026/2027 – Principali Novità e Modalità Operative (D. LGS. 12 Febbraio 2024, N. 13)

Scadenza per l’adesione

Per il biennio 2026 – 2027 l’adesione o l’eventuale revoca del concordato preventivo biennale deve essere effettuata entro il 30 settembre 2026.

Questa scadenza è anticipata rispetto a quella ordinaria della dichiarazione dei redditi e rappresenta il termine entro il quale il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria decisione di aderire o meno al concordato.

 
Cos’è il Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024 in attuazione della Riforma Fiscale voluta dal Governo (L. n. 111/2023) che consente ai contribuenti di definire in anticipo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo per due periodi d’imposta consecutivi. Il reddito concordato diventa la base di riferimento per il calcolo delle imposte IRPEF, IRES e IRAP, mentre non produce effetti ai fini dell’IVA.

Questo strumento di “pianificazione fiscale” permette ai contribuenti di stabilire in anticipo il reddito imponibile per due periodi d’imposta, ottenendo maggiore certezza nella determinazione delle imposte e benefici legati al regime premiale.

L’adesione può risultare particolarmente conveniente per i contribuenti che prevedono un aumento dei ricavi o dei compensi rispetto agli anni precedenti, in quanto gli eventuali redditi effettivi superiori a quelli concordati non vengono ulteriormente tassati.

Il concordato è rivolto ai soli contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA).

 
Il modello CPB

L’adesione al concordato avviene tramite la compilazione del modello CPB. Attraverso questo modello il contribuente fornisce all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per determinare il reddito concordato, nonché sottoscrive alcune dichiarazioni sostitutive relative alla propria posizione fiscale.

Nel modello devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, come il codice fiscale, il codice ISA e l’attività prevalente. Devono inoltre essere riportate alcune informazioni relative alla situazione fiscale, in particolare l’assenza di debiti tributari rilevanti o di cause di esclusione dal concordato. È possibile indicare anche eventuali eventi straordinari, come calamità naturali o situazioni che abbiano comportato una sospensione significativa dell’attività.

Il modello richiede ovviamente l’inserimento di alcuni dati contabili, tra cui il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente e il valore della produzione netta ai fini IRAP, informazioni che permettono all’Agenzia delle Entrate di determinare la proposta di reddito concordato per il biennio.

La firma del modello comporta l’accettazione della proposta di concordato e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti richiesti dalla normativa.

 
Determinazione della proposta di reddito

La proposta di concordato viene elaborata automaticamente all’interno della dichiarazione dei redditi. Il calcolo tiene conto di diversi elementi, tra cui i risultati degli ISA, le caratteristiche del settore economico in cui opera il contribuente, lo storico dei redditi dichiarati negli anni precedenti e alcune previsioni macroeconomiche.

Il sistema è strutturato in modo da portare progressivamente il contribuente verso livelli elevati di affidabilità fiscale, misurati attraverso il punteggio ISA.

Durante il periodo di validità del concordato, il contribuente dichiarerà i redditi già concordati anche se il reddito effettivamente conseguito dovesse risultare diverso.

 
Imposta sostitutiva sul maggior reddito

Sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente potrà essere applicata una imposta sostitutiva.

La differenza verrà tassata con aliquote estremamente agevolate, rispetto all’ordinaria, in funzione del livello di affidabilità fiscale espresso dal punteggio ISA. In particolare:

  • 10% se punteggio ISA pari o superiore a 8;
  • 12% se punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 15% se punteggio ISA inferiore a 6
 
Trasmissione del modello e revoca

Il modello CPB può essere trasmesso insieme alla dichiarazione dei redditi oppure inviato autonomamente tramite specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La normativa consente anche di revocare l’adesione precedentemente effettuata, oppure di inviare una nuova comunicazione per modificare quella già trasmessa.

È importante ricordare che le dichiarazioni contenute nel modello devono essere veritiere: eventuali dichiarazioni false possono comportare responsabilità anche di natura penale.

 
Effetti del concordato

Durante il periodo di validità del concordato il contribuente deve continuare a rispettare tutti gli obblighi fiscali e contabili ordinari, compresa la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la comunicazione dei dati ISA.

Come già detto le imposte vengono conteggiate sulla base del reddito concordato, mentre per quanto riguarda i contributi previdenziali, il contribuente può scegliere di versarli sul reddito effettivo qualora questo risulti superiore a quello concordato.

I contribuenti ISA che aderiscono al concordato possono inoltre beneficiare di alcune agevolazioni del regime premiale, tra cui semplificazioni nella compensazione dei crediti fiscali, procedure più rapide per i rimborsi IVA e limitazioni ad alcune forme di accertamento fiscale.

 
Controlli, decadenza ed eventi straordinari

L’adesione al concordato non esclude la possibilità di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il regime può infatti decadere nel caso in cui vengano riscontrate gravi violazioni fiscali, come la mancata presentazione delle dichiarazioni, irregolarità contabili rilevanti o la mancata dichiarazione di ricavi oltre determinate soglie.

La normativa prevede anche situazioni eccezionali che possono determinare la cessazione degli effetti del concordato, ad esempio calamità naturali, gravi danni ai locali o alle scorte, sospensioni prolungate dell’attività o procedure di liquidazione.

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