L’installazione di condizionatori può godere di 2 differenti bonus edilizi:
- il BONUS CASA previsto per gli interventi relativi al recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
- l’ECOBONUS previsto per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui alla Legge 296/2006.
Il Bonus casa spetta sia per le sostituzioni che per le installazioni eseguite ex novo e compete solo ai soggetti IRPEF per gli interventi su unità immobiliari residenziali.
L’Ecobonus invece riguarda tutte le tipologie di immobili (non solo quelli residenziali), ma deve essere relativo alla sola sostituzione di impianti di riscaldamento già esistenti.
In merito al BONUS CASA per fruire della detrazione IRPEF è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione e che permetta il conseguimento di risparmi energetici. Sono detraibili quindi gli impianti tecnologici a pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti e anche l’adeguamento dell’impianto. La detrazione spettante per l’anno 2025 è pari al 50% se riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre è pari al 36% per gli altri immobili. Il limite massimo di spesa è pari a 96.000 euro, da detrarre in 10 anni.
Tali interventi sono detraibili anche in assenza di opere edilizie, acquisendo la documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici (ad esempio scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico).
L’ECOBONUS compete per interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale.
Come per il bonus casa, la detrazione spettante per l’anno 2025 è pari al 50% se riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre è pari al 36% per gli altri immobili. Il limite massimo di spesa è pari a 30.000 euro, da detrarre in 10 anni.
In entrami i casi è obbligatoria la comunicazione all’ENEA, ma solo per l’Ecobonus l’assenza di tale adempimento preclude la possibilità di fruire della detrazione.