Con la Circolare n. 8/E del 19/06/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 relativa alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Infatti, per dare attuazione alla direttiva UE2024/1275 (Case Green), la Legge di Bilancio ha previsto che dal 01/01/2025 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili non godano di alcun bonus fiscale.
Gli interventi, esclusi sia dell’Ecobonus che dal Bonus casa, riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.
La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di recupero del patrimonio edilizio (Bonsu casa) invece spetta per:
- i microgeneratori anche se alimentati da combustibili fossili;
- i generatori a biomassa;
- le pompe di calore ad assorbimento a gas;
- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Rimangono detraibili le spese sostenute fino al 31/12/2024, anche nel caso in cui l’intervento sia realizzato/ultimato nel 2025.
Per gli interventi soggetti al Superbonus, se entro il 31/12/2024 era stata presentata la CILA-S o l’istanza di acquisizione del titolo edilizio, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili ha rilevanza ai fini del miglioramento della classe energetica, anche se viene realizzato nel 2025, fermo restando che le relative spese sostenute dal 2025 non godono dell’agevolazione.