9 Gennaio 2026

Corrispettivi e pagamenti elettronici: nuovi obblighi dal 2026 e fase transitoria

A decorrere dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico (POS, app di pagamento, ecc.) per i soggetti IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una fase transitoria, poiché il servizio web necessario per effettuare l’abbinamento dei dispositivi non è ancora disponibile. Tale servizio sarà reso operativo indicativamente a partire da marzo 2026.

Ambito di applicazione

Restano escluse dall’obbligo le attività esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (ad esempio quelle indicate nella Tabella C allegata al DPR 633/72), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025.

Modalità di collegamento

Il collegamento tra strumenti di pagamento e registratori telematici non è di tipo fisico, ma avviene tramite l’associazione dei dati identificativi dei dispositivi mediante specifiche funzionalità web (provvedimento AE n. 424470 del 31 ottobre 2025).

Termini di adempimento

Sono previsti termini differenziati:

  • Strumenti già convenzionati a gennaio 2026: l’adempimento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web;
  • Strumenti convenzionati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento dovrà avvenire a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese.

 

Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di pagamento

Indipendentemente dal collegamento tecnico dei dispositivi, dal 1° gennaio 2026 è già obbligatoria:

  • la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici al momento dell’operazione, con indicazione del mezzo di pagamento e dell’importo nel documento commerciale;
  • la trasmissione giornaliera aggregata di tali dati insieme ai corrispettivi.

 

Sanzioni

Le relative sanzioni sono già applicabili. In particolare, è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna omissione o errore, fino a un massimo di 1.000 euro mensili, anche quando la violazione non incide sulla liquidazione IVA (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/97).

Si evidenzia infine che la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (ad esempio contanti anziché POS), anche se dovuta a errore o a diversa scelta del cliente, costituisce violazione sanzionabile. In tali casi, qualora l’errore venga tempestivamente rilevato, è comunque possibile procedere all’annullamento e alla rettifica del documento commerciale secondo le modalità già previste.

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