A decorrere dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico (POS, app di pagamento, ecc.) per i soggetti IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, come previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una fase transitoria, poiché il servizio web necessario per effettuare l’abbinamento dei dispositivi non è ancora disponibile. Tale servizio sarà reso operativo indicativamente a partire da marzo 2026.
Ambito di applicazione
Restano escluse dall’obbligo le attività esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (ad esempio quelle indicate nella Tabella C allegata al DPR 633/72), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025.
Modalità di collegamento
Il collegamento tra strumenti di pagamento e registratori telematici non è di tipo fisico, ma avviene tramite l’associazione dei dati identificativi dei dispositivi mediante specifiche funzionalità web (provvedimento AE n. 424470 del 31 ottobre 2025).
Termini di adempimento
Sono previsti termini differenziati:
- Strumenti già convenzionati a gennaio 2026: l’adempimento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione del servizio web;
- Strumenti convenzionati dopo il 31 gennaio 2026: il collegamento dovrà avvenire a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese.
Obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di pagamento
Indipendentemente dal collegamento tecnico dei dispositivi, dal 1° gennaio 2026 è già obbligatoria:
- la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici al momento dell’operazione, con indicazione del mezzo di pagamento e dell’importo nel documento commerciale;
- la trasmissione giornaliera aggregata di tali dati insieme ai corrispettivi.
Sanzioni
Le relative sanzioni sono già applicabili. In particolare, è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna omissione o errore, fino a un massimo di 1.000 euro mensili, anche quando la violazione non incide sulla liquidazione IVA (art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/97).
Si evidenzia infine che la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (ad esempio contanti anziché POS), anche se dovuta a errore o a diversa scelta del cliente, costituisce violazione sanzionabile. In tali casi, qualora l’errore venga tempestivamente rilevato, è comunque possibile procedere all’annullamento e alla rettifica del documento commerciale secondo le modalità già previste.


