3 Settembre 2025

Il Crowdfunding – “Il finanziamento collettivo”

Il Crowdfunding è un metodo di raccolta fondi che, attraverso piattaforme internet (marketplace) dedicate, consente a privati e soggetti con partita iva di ottenere denaro da un gran numero di persone. La qualità del progetto che si vuole finanziare e la capacità dei proponenti nel promuoverlo sono determinanti per il buon esito della raccolta.

Le tipologie di Crowdfunding:

• Donation-based: una vera e propria donazione di solito finalizzata a finanziare progetti di natura sociale;

•Reward-based: un finanziamento che prevede un riconoscimento in genere non in denaro. La formula “all or nothing” del modello “reward base” garantisce al finanziatore il diritto a ricevere uno dei prototipi finanziati solo al raggiungimento della soglia minima di denaro prevista per la realizzazione del progetto. Se detta soglia non si raggiunge, al finanziatore vengono restituite le somme erogate;

•Equity-based: finanziamento che prevede l’ingresso del finanziatore nella compagine societaria della Società (di solito start-up) finanziata;

•Royalty-based o Lending Crowfunfing: l’investitore finanzia un progetto imprenditoriale ricevendone in cambio parte dei profitti (royalities). Il lending crowfunding è il più usato per sostenere operazioni immobiliari. Piattaforma “specializzata” nel settore è “Build Lenders”. Le piattaforme di “real estate lending” riconoscono agli investitori rendimenti superiori a quelli lucrabili da una locazione e garantiscono la restituzione del capitale investito in un lasso di tempo proporzionale all’impegno richiesto del progetto. Il Crowdfunfing immobiliare può essere:

– di sviluppo: genera valore tramite la costruzione o la riqualificazione di immobili;

– a reddito: investimento in immobili già affittati offrendo rendimenti stabili.

La nuova Normativa Europea sul Crowdfunfing obbliga le piattaforme ad approfondire la sostenibilità delle operazioni proposte sulla rete oltre ad effettuare controlli puntuali sulle società che propongono l’investimento. Per tale motivo i rendimenti dichiarati in fase di presentazione del progetto appaiono realistici.

Tassazione del Crowfunding

L’articolo 1, c. 44, Legge 205/2017 ha previsto l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% (art. 26, C.1, DPR 600/1973) da parte dei gestori di cui alla lettera d.bis) del comma 1, dell’articolo 44, del TUIR (piattaforme di peer to peer lending), a condizione che i gestori delle piattaforme siano iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB, autorizzati dalla Banca d’Italia.

Detto regime agevolativo è pertanto (incomprensibilmente, ed in contrasto con il regolamento Ue Crowdfunding) da escludere qualora la piattaforma di crowdfunding non sia un intermediario finanziario autorizzato, ma operi con istituti di pagamento terzi, come peraltro accade nella stragrande maggioranza dei casi.

In quest’ultimo caso, ai fini delle imposte dirette, i proventi derivanti dal finanziamento erogato entrano a far parte del reddito complessivo soggetto a IREF progressiva se percepiti da persona fisica e classificati come redditi di capitale.

Sempre nel caso in cui la piattaforma non sia gestita da intermediario finanziario autorizzato i proventi ottenuti da persone giuridiche sono soggetti a tassazione diretta IRES al tasso del 24%. Questi redditi devono essere inclusi nel conto economico dell’impresa percipiente come provento finanziario e non si applica alcuna ritenuta alla fonte.

In termini di Equity Crowfunding sono state introdotte negli ultimi anni numerose novità ed agevolazioni fiscali per chi investe in start up innovative.

L’argomento è complesso ed assai articolato. Non potendo essere trattato in questa sede formerà oggetto di un prossimo approfondimento.

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