I contratti relativi a prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 01/01/2025 saranno soggetti ad Iva.
Il distacco di personale si configura quando un datore di lavoro (società distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (società distaccataria) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il datore di lavoro rimane il medesimo (società distaccante) ed è responsabile del trattamento economico a favore del lavoratore, ma addebiterà alla distaccataria il costo del lavoro sostenuto.
Il corrispettivo addebitato dalla distaccante alla distaccataria fino al prossimo 31/12/2024 è escluso dal campo di applicazione dell’Iva, se riguarda il solo costo del personale.
L’art. 16-ter del D.L. 131/2024 ha disposto l’abrogazione di tale norma, recependo il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia UE 11.3.2020 n. c-94/19, secondo cui il distacco di personale configura una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, ricorrendo il requisito di onerosità dell’operazione e la presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.
Pertanto, il principio per cui l’operazione si considera in ogni caso soggetta ad Iva vale per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 01/01/2025.