La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova disciplina dell’iperammortamento, finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0.
La misura si inserisce in continuità con le precedenti agevolazioni Transizione 4.0 e 5.0, ma presenta importanti novità in termini di:
- durata dell’agevolazione;
- perimetro dei beni agevolabili;
- modalità di fruizione;
- vincoli applicativi.
Ambito temporale di applicazione
L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, rileva esclusivamente la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo le regole ordinarie dell’art. 109 del TUIR:
- per i beni mobili: data di consegna o spedizione (o, se successiva, trasferimento della proprietà);
- per i beni acquisiti in leasing: data di consegna al locatario.
La data dell’ordine o del pagamento di acconti non è di per sé rilevante.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono escluse:
- le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali senza continuità aziendale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto:
- delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- degli obblighi contributivi.
Misura dell’agevolazione
L’iperammortamento opera mediante una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, secondo i seguenti scaglioni:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- +100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro
- +50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro
Il limite massimo di investimenti agevolabili è pari a 20 milioni di euro per periodo d’imposta (in attesa di chiarimenti ufficiali sulla natura annuale o complessiva del limite).
L’agevolazione non assume la forma di credito d’imposta, ma di maggior deduzione fiscale: il beneficio è quindi fruibile solo in presenza di reddito imponibile. In caso di perdita fiscale, la deduzione è rinviata agli esercizi successivi.
Beni agevolabili
1. Beni materiali – Allegato IV, Art.1, C. 429, Legge 199 del 30/12/2025
Sono agevolabili i beni strumentali materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, purché:
- controllati da CNC e/o PLC;
- interconnessi ai sistemi informativi aziendali;
- integrati con il ciclo produttivo o la logistica di fabbrica.
Rientrano, a titolo esemplificativo:
- macchine utensili per asportazione, deformazione plastica, assemblaggio, saldatura, confezionamento;
- macchine operanti con laser, plasma, waterjet, elettroerosione;
- robot industriali e collaborativi;
- macchine per manifattura additiva;
- sistemi di movimentazione automatizzata, AGV e magazzini automatizzati;
- impianti tecnologici a servizio dei processi produttivi (HVAC e sistemi ambientali);
- dispositivi e componentistica intelligente per sensorizzazione, integrazione e revamping degli impianti;
- sistemi per qualità, tracciabilità, sicurezza, ergonomia e interazione uomo–macchina.
Tutti i beni devono inoltre possedere almeno due tra:
- telemanutenzione o telediagnosi;
- monitoraggio continuo dei parametri di processo;
- integrazione cyber-fisica o digital twin.
2. Beni immateriali – Allegato V, Art.1, C. 429, Legge 199 del 30/12/2025
Sono agevolabili anche i beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale dell’impresa, tra cui:
- software per progettazione, simulazione, prototipazione e gestione del ciclo di vita del prodotto (CAD, PLM, Digital Twin);
- sistemi MES, SCADA, CMMS e gestione della produzione;
- industrial analytics, big data e process mining;
- soluzioni di intelligenza artificiale e machine learning, inclusa AI generativa, Agentic AI e MLOps;
- software per manutenzione predittiva e sicurezza operativa;
- piattaforme IoT, edge computing e cloud industriale;
- applicazioni di realtà estesa (AR/VR/XR) e nuove interfacce uomo–macchina;
- software per logistica e supply chain;
- soluzioni per sostenibilità, carbon footprint, LCA e Digital Product Passport;
- sistemi di cybersecurity OT/IT;
- piattaforme low-code e no-code e sistemi di interoperabilità dei dati.
I beni immateriali devono essere interconnessi e funzionalmente collegati ai beni materiali o ai processi produttivi.
Vincolo di origine dei beni
L’accesso all’agevolazione è subordinato al fatto che i beni siano prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Per i beni immateriali (software e piattaforme) sono attesi chiarimenti applicativi nei decreti attuativi.
Adempimenti e procedura
L’accesso all’iperammortamento non è automatico. È prevista la trasmissione telematica di apposite comunicazioni e certificazioni tramite piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo modalità che saranno definite da un decreto interministeriale MIMIT–MEF.
Cumulabilità con altre agevolazioni
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee, a condizione che:
- il beneficio complessivo non superi il costo sostenuto;
- non siano agevolate le medesime quote di investimento.
Non è cumulabile con i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 per gli investimenti che abbiano effettivamente fruito di tali crediti.
Considerazioni conclusive
La nuova disciplina dell’iperammortamento 2026–2028 rappresenta uno strumento di notevole interesse per le imprese che intendono pianificare investimenti in tecnologie avanzate, digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale.
L’ampliamento del perimetro dei beni agevolabili e l’estensione temporale favoriscono una programmazione più efficace degli investimenti, pur permanendo alcune incertezze applicative legate ai decreti attuativi e al vincolo di origine dei beni.


