2 Dicembre 2025

IVA agevolata 10% su interventi di manutenzione

L’aliquota IVA agevolata al 10% è applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a uso abitativo.

Più precisamente, l’Iva ridotta al 10% si applica alle prestazioni di servizi relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su unità immobiliari abitative e sui beni ceduti nell’ambito del contratto di appalto (materie prime, semilavorate e finite).

 

Limitazione per i “beni significativi”

Tuttavia, per i cosiddetti “beni significativi”, l’agevolazione è limitata, infatti si applica ai predetti beni solo fino a concorrenza del valore della manodopera.

I beni significativi sono individuati dal D.M. 29 dicembre 1999:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • videocitofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagno
  • impianti di sicurezza

 

Come viene calcolata l’IVA

Esempio di calcolo dell’Iva sui beni significativi:

  • Totale lavori: € 10.000
  • Manodopera: € 4.000
  • Beni significativi (es. sanitari e rubinetteria): € 6.000

Calcolo:

  • Iva 10% su manodopera =  4.000
  • Valore bene significativo con Iva al 10% = 4.000 (10.000 – 6.000)
  • Valore bene significativo con Iva al 22% = 6.000 – 4.000 = 2.000

Pertanto la fattura presenterà un imponibile di euro 8.000 soggetto all’Iva al 10% e un imponibile di euro 2.000 soggetto all’Iva al22%.

 

Componenti staccate

Per quanto riguarda le componenti o parti staccate (es. tapparelle, materiali di montaggio):

  • Se hanno autonomia funzionale, non rientrano tra i beni significativi (IVA 10%);
  • Se sono parte integrante del bene principale, concorrono al valore del bene significativo (quindi si applicano le regole viste sopra).

 

Cosa indicare in fattura

La fattura dell’impresa deve sempre indicare:

  • la prestazione eseguita
  • il valore dei beni significativi forniti

Questo per consentire la corretta applicazione delle aliquote IVA

 

Quando non si applica l’IVA al 10%

La normativa non consente l’aliquota al 10% nei seguenti casi:

  • beni o materiali acquistati direttamente dal committente (è il caso del cliente finale che acquista i materiali direttamente dal fornitore e non dal soggetto che esegue i lavori: il fornitore fattura con Iva al 22%, mentre colui che esegue i lavori fattura con Iva al 10% se i materiali non sono beni significativi);
  • prestazioni professionali (geometra, ingegnere, architetto).

 

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