La “Mini Ires 2025” o “Ires premiale”, è stata introdotta dalla Legge n. 207/2024 e regolamentata dal Decreto MEF dell’8 agosto 2025. Questa agevolazione fiscale prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% per il solo anno 2025, a favore delle imprese che rispettano specifici requisiti.
Requisiti principali per accedere alla Mini IRES:
- Accantonamento utile: almeno l’80% dell’utile del 2024 deve essere destinato a riserva, senza distribuzione soci.
- Investimenti rilevanti: almeno il 30% dell’utile accantonato (o il 24% dell’utile del 2023) deve essere destinato a investimenti in beni strumentali nuovi o progetti di innovazione (Industria 4.0/Transizione 5.0).
- Incremento occupazionale: devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato pari ad almeno l’1% dei dipendenti mediamente occupati nel 2024, con un minimo di un lavoratore.
Tutti e tre i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente.
Soggetti interessati:
- Società di capitali (Spa, Srl, ecc), cooperative, trust e stabili organizzazioni in Italia
- Enti non commerciali, limitatamente al reddito derivante da attività commerciali
Soggetti esclusi:
- Società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali
- Società che applicano regimi forfettari o di contabilità semplificata
Investimenti rilevanti:
Beni strumentali nuovi interconnessi (industria 4.0 – Allegato A e B L. 232/2016) oggetto del credito d’imposta per investimenti ex L. 178/2020, e i beni di cui all’art. 38, C.4 e 5, D.L. 19/2024 se acquisiti nell’ambito di progetti di innovazione tecnologica che comportano una riduzione dei consumi energetici, oggetto del credito d’imposta Transizione 5.0
- Progetti di innovazione che riducono i consumi energetici
- Investimenti in energie rinnovabili per autoconsumo
Cause di decadenza:
- Distribuzione della riserva accantonata entro il 2026
- Dismissione o utilizzo dei beni oggetto di investimento per finalità estranee all’impresa o all’estero
Cumulo con altre agevolazioni:
- La Mini IRES è cumulabile con altre agevolazioni, ma il beneficio complessivo non può superare il costo effettivo degli investimenti.