6 Agosto 2025

Novità per gli influencer: istituito nuovo codice Ateco e chiarito l’inquadramento previdenziale all’Inps

Grazie alla revisione della classificazione delle attività economiche “Ateco 2025” è stato istituito il nuovo codice 73.11.03 “Attività di influencer marketing” che comprende le seguenti attività:

  • attività di agenzie pubblicitarie specializzate che basano le proprie campagne pubblicitarie sul coinvolgimento di persone influenti (Influencer);
  • attività di influencer marketer che conducono campagne di influencer marketing (marketing di influenza).


L’istituzione di un codice apposito rappresenta un importante passo nel riconoscimento di questa figura economica emergente.

Con il termine “Influencer” spesso vengono identificate diverse tipologie di operatori che effettuano attività molto diverse tra loro, accumunate soltanto dall’utilizzo delle piattaforme social.

Potremmo definire “influencer” colui che sfruttando la sua immagine e le sue competenze persegue una strategia di comunicazione per influenzare i propri “followers” nelle loro scelte di acquisto.

E’ importante capire quando questa attività esercitata dagli operatori social da semplice passatempo diventi un’attività economica vera e propria.

La discriminante è il carattere abituale di tale attività, come definita dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 41/2020: “ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo” possiamo ritenere che sussista il requisito dell’abitualità dell’attività economica.

In genere l’influencer viene inquadrato come lavoratore autonomo, ossia come libero professionista, in quanto l’attività viene svolta con prevalenza di attività personale e intellettuale.

L’attività però può essere esercitata anche in forma di impresa nel caso in cui si verifichi la prevalenza di mezzi di produzione rispetto agli elementi personali, ossia si è in presenza di una organizzazione di mezzi e persone volta alla produzione di beni e servizi (art. 2555 c.c.).

l’INPS ha chiarito, con la circolare n. 44/2025, l’inquadramento previdenziale degli influencer prevedendo l’iscrizione alla gestione separata per i lavoratori autonomi e l’iscrizione alla gestione commercianti per coloro che esercitano in regime di impresa.

Nel caso in cui l’attività svolta presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento gli influencer devono essere inquadrati come lavoratori dello spettacolo, purché l’attività sia riconducibile a una di quelle indicate nel D.Lgs. C.P.S. 16/07/1947 n. 708.

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato in via definitiva il 23/07/2025 le LINEE GUIDA E IL CODICE DI CONDOTTA PER GLI INFLUENCER.

Le Linee guida hanno lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi da parte degli influencer.

Il Codice di Condotta stabilisce criteri di trasparenza, riconoscibilità e responsabilità.

Tali misure si applicano agli influencer che raggiungono 500.000 follower o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a 1.000.000 su almeno una delle piattaforme di social media utilizzate.

Tali influencer dovranno attenersi alle regole prescritte dalle Linee guida e dal Codice di Condotta, principalmente: comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali, protezione dei minori e tutela della proprietà intellettuale.

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