30 Maggio 2025

Polizze catastrofali – convertito in legge il decreto

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del Decreto Legge 39/2025, confermando le nuove scadenze per la stipula obbligatoria delle polizze catastrofali, distinguendo in base alla dimensione delle imprese:

  • le Medie Imprese devono adeguarsi entro il 01/10/2025;
  • le Piccole/Micro imprese devono adegurasi entro il 31/12/2025.

Resta fissato al 31/03/2025 il termine per le Grandi imprese, che possono provvedervi entro il 30/06/2025 senza incappare nell’applicazione delle sanzioni.

Sono stati rivisti i parametri per la classificazione di micro, piccole e medie imprese, prendendo a riferimento la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce, pertanto, si considera:

  • microimpresa quella che occupa meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
  • piccola impresa quella che occupa meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • media impresa quella che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

 

L’obbligo assicurativo riguarda i succitati beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni (es. proprietario). Nel caso in cui l’imprenditore assicuri i beni di proprietà altrui utilizzati per l’attività di impresa, l’indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario, il quale, tuttavia, dovrà utilizzare l’indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati.

Qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività d’impresa a causa dell’evento catastrofale nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie, ma ha effetti in merito all’accesso ai contributi pubblici.

Ciascuna Amministrazione, titolare di misure di sostegno e agevolazione, è chiamata a comunicare le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento dell’obbligo assicurativo.

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