2 Marzo 2026

Registratore di Cassa-Pos: Nuovo Obbligo di Collegamento

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di collegare il POS e registratori telematici (RT) per contrastare l’evasione fiscale.
Le regole operative sono state definite con il Provvedimento n. 424470/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che il 19 febbraio 2026 ha pubblicato anche una
guida operativa aggiornata per gli esercenti.
L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati e la piena e corretta integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi e
pagamenti elettronici; si effettua una comunicazione una tantum (salvo variazioni e modifiche dei pos e/o Rt) tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, dell’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici sarà sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri.

 

Cosa deve fare l’esercente?

  • In sede di pagamento deve indicare la modalità di pagamento nel documento commerciale (contante, elettronico, ticket, buoni).
  • Registrare il collegamento tra:
    • matricola del RT;
    • identificativo univoco del POS.

 

Gli esercenti che utilizzano il registratore telematico (e quelli che adotteranno una soluzione software) dovranno registrare il collegamento tra la matricola del RT e il dato identificativo univoco del POS attraverso la funzionalità web “Gestione collegamenti” messa a disposizione nel sopra citato portale “Fatture e corrispettivi” dell’agenzia delle entrate.

Gli esercenti che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” dovranno registrare il collegamento del dato identificativo univoco del POS con la medesima procedura web “Documento Commerciale on line” presente anch’essa su “Fatture e corrispettivi”. Per questi ultimi non sarà possibile operare con delega.

 

Dati richiesti per il collegamento

L’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (cosiddetto “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer (l’istituto finanziario o il fornitore di servizi di pagamento) con cui l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

Nel caso in cui l’esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con Acquirer diversi (ad esempio, uno per l’accettazione di pagamenti di tipo “bancomat”, l’altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l’esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascuno contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell’Acquirer.

L’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

 

Tipologie di POS

POS fisici:

  • Dispositivi tradizionali con inserimento carta o contactless;
  • Inclusi i SoftPOS (app su smartphone/tablet).

 

POS virtuali:

  • Strumenti per pagamenti online (web/app).

 

Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT. Per ogni collegamento tra RT e POS, l’esercente deve inoltre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati.

 

Termini per adempiere

Prima comunicazione:

  • Da effettuare dai primi giorni di marzo 2026 (05/03/2026), entro 45 giorni dalla disponibilità della procedura ed è riferita ai POS attivi a gennaio 2026.

 

Per POS attivati dopo gennaio 2026 ed eventuali modifiche (come nuovo POS, nuovo RT cambio collegamenti e dismissione POS o RT):

  • tra il 6° giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione.

 

 

Sanzioni previste

In caso di mancato collegamento o mancata trasmissione dei dati è prevista una sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

 

Soggetti esclusi

La guida dell’Agenzia delle Entrate indica anche alcune categorie escluse dall’obbligo, che possono comunque aderire volontariamente.

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi certificati mediante distributori automatici e quelli relativi alle cessioni di carburante e ricarica di veicoli elettrici, oltre a quelli esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica (tabacchi e generi di monopolio).

Tuttavia, l’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line”, sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento.

Se invece lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.

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