Con l’emanazione del D.Lgs. 19 giugno 2026 n. 117, la disciplina delle imposte dirette è stata riorganizzata all’interno del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in entrata in vigore dal 1° gennaio 2027.
Il riordino normativo impatta in modo significativo sulle agevolazioni legate alla casa, definendo quali bonus cesseranno di esistere e stabilendo nuove aliquote e massimali di spesa per il futuro.
Di seguito analizziamo i punti chiave della riforma e le implicazioni operative per i prossimi interventi edilizi.
I Bonus destinati a scomparire dal 2027
Con l’entrata in vigore del nuovo testo normativo non saranno prorogate diverse misure straordinarie. Dal 1° gennaio 2027 cesseranno definitivamente di esistere:
- Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020);
- Bonus Mobili ed Elettrodomestici (art. 16 c. 2 D.L. 63/2013);
- Bonus Verde (art. 1 commi 12-15 L. 205/2017);
- Detrazione maggiorata per l’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).
Nota operativa: Per i cantieri in corso riferiti a queste categorie, è fondamentale pianificare il completamento dei lavori e i relativi bonifici entro la fine del vecchio regime.
Recupero del Patrimonio Edilizio (Art. 17 D.Lgs. 117/2026)
La disciplina generale per la ristrutturazione edilizia (ex art. 16-bis del TUIR) confluisce nel nuovo articolo 17, introducendo una netta distinzione tra abitazione principale e altri immobili:
- Anno 2027 – Prima Casa: per le spese sostenute dai titolari di diritti reali sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione è confermata al 36% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
- Anno 2027 e successivi (fino al 31/12/2033) – Seconde Case e Altri Immobili: la detrazione scende al 30% con un massimale massimo di spesa ridotto a 48.000 euro.
- Esclusione Impianti Fossili: restano escluse dalle agevolazioni le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie alimentate a combustibili fossili.
Sismabonus ed Ecobonus: il regime di transizione (Artt. 371 e 372)
Le detrazioni relative alle misure antisismiche (art. 371) e alla riqualificazione energetica (art. 372) mantengono una disciplina specifica prima di essere definitivamente uniformate:
- Regime per il 2027: in linea con le ristrutturazioni ordinarie, si applicano le medesime aliquote (36% su max 96.000 € per prima casa; 30% per le altre tipologie).
- Ripartizione Sismabonus: per le spese sostenute a partire dal 29 maggio 2024, la detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo.
- Assetto a regime dal 2028: Ecobonus e Sismabonus verranno riassorbiti nella norma generale dell’articolo 17 (comma 1, lett. h), diventando agevolazioni ordinarie dedicate alla sicurezza statica e al risparmio energetico tramite fonti rinnovabili.


