9 Settembre 2025

T.F.M. – Trattamento di fine mandato spettante agli amministratori

  • TFM: è un’indennità stabilita dallo Statuto o dall’assemblea, deducibile fiscalmente per competenza se documentata da un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. La Circolare A.d.E n° 10/E/2007 ha indicato a titolo esemplificativo alcuni strumenti che soddisfano il requisito della data certa. Nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, la Società potrà dedurre l’intero costo accantonato per TFM nel momento della sua effettiva erogazione secondo il principio di cassa (Ris. 211/E/2008).
  • Polizze assicurative TFM: sono utilizzate dalle aziende per garantire la liquidazione dell’indennità di fine mandato. Il beneficiario può essere l’amministratore o la società stessa. Contabilmente, secondo il documento OIC 31, /§ 42, “se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo”. Questo è il caso della liquidazione del TFM direttamente all’amministratore che risulta l’unico beneficiario.

    Se invece l’importo accantonato viene liquidato alla società che ha provveduto all’accantonamento, i premi pagati devono essere registrati come credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa, e dovrà essere altresì accantonata a Conto economico la quota annua per l’indennità in esame al fondo TFM di Stato Patrimoniale. Dovranno essere contabilizzate altresì le quote di competenza dei proventi finanziari generati dalla gestione delle polizze assicurative.

  • Deduzione fiscale: gli accantonamenti al fondo TFM sono deducibili per competenza, anche se coperti da polizze assicurative. I premi assicurativi non sono deducibili nel caso in cui la compagnia assicurativa liquidi l’intero ammontare accantonato direttamente alla Società.
  • Giurisprudenza: la Corte di Cassazione e altre sentenze hanno stabilito che i premi assicurativi relativi alle polizze TFM sono fiscalmente equipollenti agli accantonamenti al fondo TFM, rendendoli deducibili per competenza.
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