Caratteristiche dei titoli di Stato
I titoli di Stato sono strumenti finanziari che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza e possono offrire un rendimento tramite cedole periodiche oppure attraverso lo scarto di emissione (titoli zero coupon). Essi rappresentano un credito nei confronti di uno Stato sovrano e sono generalmente considerati investimenti affidabili.
Trattamento fiscale agevolato
Uno dei principali elementi di attrattività dei titoli di Stato è il loro favorevole trattamento fiscale.
Ai fini delle imposte dirette, i rendimenti percepiti dalle persone fisiche sono soggetti a un’aliquota del 12,5%, inferiore rispetto all’aliquota del 26% applicata alla maggior parte degli altri strumenti finanziari.
Esenzione dall’imposta di successione
In ambito successorio, l’art. 12, comma 1, lettere h) e i), del D.Lgs. 346/1990 stabilisce che i titoli di Stato italiani e quelli a essi equiparati non concorrono a formare l’attivo ereditario e sono quindi esenti dall’imposta di successione.
Rientrano nell’esenzione, a titolo esemplificativo:
- BOT, BTP (compresi BTP Valore e BTP Futura), CCT;
- titoli di risparmio postale emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- titoli emessi da Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo;
- titoli emessi da enti o organismi internazionali (quali BEI, BERS, BIRS).
Vantaggi per la pianificazione patrimoniale
I titoli di Stato esenti non solo non sono soggetti a imposta di successione, ma non incidono sulle eventuali franchigie applicabili. L’investimento in tali strumenti può quindi rappresentare una leva utile di pianificazione patrimoniale, soprattutto nei casi in cui il patrimonio ereditario superi le soglie di esenzione previste.
L’esenzione si estende anche ai fondi di investimento (o ad altri strumenti finanziari) che detengono titoli di Stato, limitatamente alla quota del patrimonio investita in tali titoli.
Dichiarazione di successione e rapporti bancari
Poiché non imponibili, i titoli di Stato non devono essere indicati nella dichiarazione di successione, anche se le istruzioni del modello telematico ne suggeriscono l’inserimento.
Inoltre, per il subentro degli eredi nei rapporti bancari aventi a oggetto titoli di Stato, non sono richieste particolari formalità, a differenza di quanto avviene per altri rapporti finanziari.
Mancata esenzione in caso di donazione
L’esenzione è prevista esclusivamente in caso di successione e non si applica alle donazioni. Questa distinzione è stata introdotta dal D.L. 20 giugno 1996 n. 323; in precedenza, successioni e donazioni erano equiparate sotto il profilo dell’esenzione.
Attenzione al testamento: legato di genere e legato di specie
L’agevolazione si applica certamente nelle successioni legittime, mentre in presenza di testamento è necessario prestare particolare attenzione.
L’attribuzione di somme di denaro a titolo di legato di genere, anche se derivanti dalla liquidazione di titoli di Stato presenti nell’asse ereditario, è infatti soggetta a imposta di successione.
Questo principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19906 del 21 giugno 2022. In assenza di un espresso riferimento ai titoli di Stato da cui attingere le somme, il legato viene considerato imponibile.
Per evitare la tassazione, è quindi opportuno redigere il testamento prevedendo un legato di specie, con l’esatta individuazione dei titoli oggetto dell’attribuzione.


