30 Ottobre 2026

Previdenza Complementare: Regole di Deducibilità e Novità 2026-2027

I contributi e i premi versati alle forme pensionistiche integrative rappresentano una delle principali leve di risparmio fiscale. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, tali somme sono deducibili dal reddito complessivo, garantendo un beneficio sia per i versamenti effettuati nel proprio interesse, sia per quelli a favore di familiari fiscalmente a carico (per la quota da essi non dedotta).

Di seguito analizziamo i limiti ordinari applicabili:

 
Limiti di Deducibilità per il 2025 e Aumento dal 2026
  • Modello 730/2026 (Anno d’imposta 2025): il limite massimo ordinario di deducibilità è pari a € 5.164,57. In questa soglia rientrano sia i versamenti effettuati tramite il datore di lavoro (inclusa la quota aziendale, escluso il TFR), sia i versamenti volontari autonomi e quelli per familiari a carico.
  • Novità dalla Legge di Bilancio 2026: a decorrere dal periodo d’imposta 2026, la soglia ordinaria sale a € 5.300,00 (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005). Tale incremento produrrà i suoi effetti operativi nella dichiarazione dei redditi Mod. 730/2027.
  • Adesione automatica dei neoassunti: dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione senza esplicita rinuncia entro 60 giorni aderiranno automaticamente alla previdenza complementare prevista dai contratti collettivi.
 
Regimi Speciali di Deducibilità
  • Lavoratori di Prima Occupazione: per chi non aveva posizioni previdenziali aperte al 1° gennaio 2007, se nei primi 5 anni di adesione i versamenti sono stati inferiori a € 5.164,57 annui, si accumula un “plafond”. Nei 20 anni successivi (dal 6° al 26° anno) è possibile dedurre contributi oltre la soglia ordinaria fino a un massimo di € 7.746,86 annui.
  • Fondi in Squilibrio Finanziario: per i contributi destinati a fondi per cui è stato approvato un piano di riequilibrio, la deduzione spetta senza alcun limite di importo.
  • Esclusione dai limiti di tracciabilità e riordino: trattandosi di oneri deducibili, i contributi pensionistici non sono soggetti al limite dei redditi oltre i 120.000/75.000 euro né all’obbligo di tracciabilità per la detrazione al 19%.

 

Guida alla Compilazione del Modello 730/2026 (Quadro E)

I versamenti effettuati nel 2025 vanno esposti nei righi da E27 a E30 (Sezione II) per ricondurli entro il soffitto di deducibilità:

Rigo

Tipologia

Colonna 1 (Dedotti dal Sostituto)

Colonna 2 (Non Dedotti dal Sostituto)

Tetto Massimo

E27

Deducibilità Ordinaria

Importo da punto 412 CU 2026 (codice “1”)

Versamenti volontari o trattenute non dedotte (p. 413 CU)

€ 5.164,57

E28

Prima Occupazione

Importo da punti 412/417 CU 2026 (codice “3”)

Versamenti extra o diretti nel 2025

Fino a € 7.746,86 (dal 6° anno)

E29

Fondi in Squilibrio

Importo da punto 412 CU 2026 (codice “2”)

Importo da punto 413 CU 2026 (codice “2”)

Nessun limite

E30

Familiari a Carico

Importo da punto 422 CU 2026

Quota non dedotta dal familiare versata autonomamente

€ 5.164,57

Nota di attenzione: se nel Modello 730 si intendono portare in deduzione contributi già recepiti dal datore di lavoro ed esposti in CU, per evitare duplicazioni occorre annotare sulla documentazione di spesa che l’onere “è diverso da quello di cui ha tenuto conto il sostituto”, apponendo la propria firma.

 

Gestione dei Contributi Non Dedotti

Qualora i versamenti totali dell’anno superino il limite di legge o non vengano dedotti per incapienza reddituale, è fondamentale darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Ciò garantirà che tali somme non vengano assoggettate a tassazione al momento dell’erogazione della pensione integrativa.

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