I compensi erogati agli amministratori sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, pertanto, sono soggetti alla disciplina dell’art. 51 del TUIR, secondo cui si applica:
- il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta le somme e i valori corrisposti dai committenti entro il 12 gennaio dell’anno successivo;
- la disciplina dei fringe benefit;
- la disciplina per le indennità e i rimborsi spese relative alle trasferte.
Per la società, ai sensi dell’art. 95 comma 5 del TUIR, i compensi erogati agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.
In applicazione del principio di cassa allargato, i compensi percepiti dall’amministratore entro il 12 gennaio 2025 sono deducibili dalla società nel periodo d’imposta 2024.
Se gli amministratori sono professionisti si applica il principio di cassa pura. E’ il caso del professionista le cui mansioni di amministratore rientrano nell’oggetto della propria attività, per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l’attività di lavoro autonomo esercitata.
Il criterio di deducibilità per cassa non si estende ai contributi previdenziali che quindi sono deducibili per competenza.
I compensi agli amministratori devono essere stabiliti con apposita delibera assembleare. In mancanza della specifica delibera il compenso sarà considerato INDEDUCIBILE (Cassazione 04/09/2013 n. 20265).
Nonostante la questione sia controversa, secondo la Cassazione, la congruità dei compensi può essere messa in discussione dall’Amministrazione finanziaria.
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi deve essere determinato “secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa”.