31 Luglio 2026

Il Patto di Famiglia: uno strumento per il passaggio generazionale dell’impresa

Nel 2006 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del patto di famiglia, uno strumento giuridico specificamente finalizzato a favorire e disciplinare il passaggio generazionale delle imprese familiari.

Attraverso tale contratto l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, durante la propria vita, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie quote societarie a uno o più discendenti, generalmente figli o nipoti. L’obiettivo è quello di assicurare continuità nella gestione dell’impresa e di prevenire possibili conflitti tra gli eredi che potrebbero sorgere al momento dell’apertura della successione.

Questo istituto assume particolare rilevanza nel contesto economico italiano, caratterizzato da una forte presenza di imprese a conduzione familiare, nelle quali il momento del passaggio generazionale rappresenta spesso una fase delicata sia sotto il profilo gestionale sia sotto quello patrimoniale e relazionale.

Il patto di famiglia è disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice Civile. Pur incidendo sugli effetti della futura successione dell’imprenditore, esso costituisce un contratto tra vivi, i cui effetti si producono immediatamente al momento della stipula. Con la conclusione del patto, infatti, l’azienda o le partecipazioni societarie vengono trasferite direttamente al discendente individuato come beneficiario.

L’istituto rappresenta una deroga al generale divieto dei cosiddetti patti successori, in base al quale, di regola, non sono validi gli accordi che riguardano beni facenti parte di una successione non ancora aperta. Proprio questa eccezione consente di programmare in modo anticipato e consapevole il trasferimento dell’impresa, evitando il rischio di frazionamento dell’attività tra più eredi e riducendo la possibilità di controversie future.

Affinché il patto di famiglia sia valido, la legge richiede la forma dell’atto pubblico notarile, a pena di nullità. Alla stipula devono partecipare non solo l’imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie e il discendente beneficiario, ma anche il coniuge e tutti i soggetti che, se in quel momento si aprisse la successione, sarebbero qualificati come eredi legittimari. Si tratta, in particolare, dei soggetti ai quali l’ordinamento riconosce una quota minima dell’eredità, quali il coniuge e i figli.

Sebbene il patto di famiglia abbia natura gratuita, la normativa prevede specifiche tutele a favore degli altri legittimari. In particolare, i discendenti che ricevono l’azienda o le partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare gli altri partecipanti al contratto, salvo che questi vi rinuncino espressamente. La liquidazione può avvenire mediante il pagamento di una somma di denaro oppure mediante l’attribuzione di beni in natura, e generalmente corrisponde al valore della quota di legittima spettante ai soggetti interessati. Le somme o i beni ricevuti a tale titolo rappresentano un’anticipazione della futura eredità.

La stipula del patto di famiglia comporta quindi, sotto il profilo sostanziale, una forma di anticipazione della successione limitatamente all’azienda o alle partecipazioni societarie trasferite. I legittimari che partecipano all’accordo e ricevono la relativa liquidazione non potranno successivamente contestare il trasferimento né far valere diritti su tali beni al momento dell’apertura della successione. In questo senso, l’istituto costituisce anche un’eccezione rispetto alla disciplina ordinaria dell’azione di riduzione, prevista per la tutela delle quote di legittima.

La legge tiene conto anche dell’eventualità che, dopo la stipula del patto di famiglia, possano sopravvenire nuovi legittimari, ad esempio in seguito alla nascita di altri figli o alla presenza di un nuovo coniuge. In tali circostanze, tali soggetti hanno diritto di richiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma corrispondente alla quota di legittima che sarebbe loro spettata.

Il patto di famiglia può inoltre essere successivamente modificato o sciolto dagli stessi soggetti che lo hanno stipulato. Ciò può avvenire mediante la conclusione di un nuovo contratto, anch’esso da stipulare nella forma dell’atto pubblico notarile, oppure tramite esercizio del diritto di recesso qualora tale possibilità sia stata espressamente prevista nel contratto originario, mediante dichiarazione certificata da un notaio.

Nel complesso, il patto di famiglia rappresenta uno strumento particolarmente efficace nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, in quanto consente di programmare in anticipo il trasferimento dell’impresa, garantire continuità nella gestione aziendale e ridurre il rischio di conflitti tra gli eredi.

Considerata la complessità degli aspetti giuridici, societari e fiscali coinvolti, risulta tuttavia opportuno valutare attentamente, caso per caso, la soluzione più idonea alla specifica situazione familiare e imprenditoriale.

 

LinkedIn
WhatsApp
Facebook
Email

Cosa stai cercando?