30 Gennaio 2026

Rifiuti – Iscrizione al Registro Nazionale (RENTRI) – Obblighi ed Esclusioni

Sono obbligati a iscriversi al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) i seguenti soggetti:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs 03/04/2006 n. 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi e precisamente:
    • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
    • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
    • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti, cioè che producono:
      • punto c) = i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
      • punto d) = i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
      • pungo g) = i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumo, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

 

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  • i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art. 237, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
  • i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190, commi 5 e 6, del D. Lgs. 152/2006 e precisamente:
    • secondo il comma 5:
      • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c., con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
      • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8;
      • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
    • secondo il comma 6:
      • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
      • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.11, 96.02.02, 96.02.03 E 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (PARRUCCHIERI, ESTETISTI, MANICURE/PEDICURE, TATUATORI);
      • i produttori di rifiuti non rientranti in organizzazione di ente o impresa (PROFESSIONISTI).

 

 

Ricapitolando:

Le imprese che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono iscriversi al RENTRI ad eccezione di parrucchieri, estetisti, manicure/pedicure e tatuatori.

Questi ultimi devono conservare, in modalità analogica, per 3 anni il formulario rilasciato dal trasportatore autorizzato.

Anche per i produttori di oli esausti (gastronomie) e per i medici non vige l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche loro devono conservare, in modalità analogia, per 3 anni il formulario rilasciato dal trasportatore autorizzato.

Le imprese che hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi devono iscriversi al RENTRI se l’attività è industriale o artigianale.

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