3 Febbraio 2026

Figli a carico – Assegno Unico e Universale

Che cos’è l’assegno unico e universale

L’assegno unico e universale è un aiuto economico che lo Stato riconosce alle famiglie con figli a carico.
È stato introdotto con una legge del 2021 per riunire e semplificare le diverse misure di sostegno alle famiglie.

L’assegno:

  • viene pagato ogni mese;
  • copre il periodo che va da marzo di un anno a febbraio dell’anno successivo;
  • l’importo dipende dalla situazione economica della famiglia, misurata tramite l’ISEE.

La domanda può essere presentata all’INPS dal 1° gennaio, mentre i pagamenti partono dal mese di marzo.

Chi ha diritto all’assegno

L’assegno unico spetta a tutte le famiglie con figli a carico, indipendentemente dal fatto che i genitori lavorino o meno.

In particolare, l’assegno è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico, compresi i figli non ancora nati a partire dal settimo mese di gravidanza;
  • per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni, se il figlio:
    • frequenta una scuola, un corso di formazione o l’università;
    • svolge un tirocinio o un lavoro con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro;
    • è disoccupato e iscritto ai centri per l’impiego;
    • svolge il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
  • per nuclei familiari con figli orfani maggiorenni, se titolari di pensione ai superstiti e con disabilità grave riconosciuta.

 

Requisiti per chi presenta la domanda

Per ottenere l’assegno, il richiedente deve avere tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano, dell’Unione Europea, oppure cittadino extra-UE con un valido permesso di soggiorno (di durata almeno annuale);
  • pagare le imposte sul reddito in Italia;
  • vivere e avere la residenza in Italia insieme ai figli per tutta la durata del beneficio;
  • aver vissuto in Italia per almeno due anni, anche non consecutivi, oppure avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi.

 

Importo dell’assegno e maggiorazioni

L’importo dell’assegno non è uguale per tutti: varia in base all’ISEE, al numero dei figli e alla loro età.

Sono previste delle maggiorazioni, cioè degli aumenti dell’importo, ad esempio:

  • per i figli dal terzo in poi;
  • se la madre ha meno di 21 anni;
  • per ogni figlio con disabilità (l’importo varia in base all’età e al grado di disabilità);
  • se entrambi i genitori lavorano;
  • per i figli con meno di un anno di età (aumento del 50%);
  • per famiglie con almeno tre figli e con figli tra 1 e 3 anni, se l’ISEE rientra in determinati limiti;
  • per famiglie con almeno quattro figli, con una maggiorazione fissa mensile.

 

Quando decorre l’assegno

La data di inizio del pagamento dipende da quando viene presentata la domanda:

  • se la domanda è presentata entro il 30 giugno, l’assegno parte dal mese di marzo;
  • se la domanda è presentata dal 1° luglio in poi, l’assegno parte dal mese successivo alla presentazione.

L’importo viene pagato:

  • a un solo genitore,
  • oppure diviso in parti uguali tra i genitori, se richiesto.
    Il secondo genitore può in seguito modificare questa scelta accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

 

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata:

  • sul sito INPS, usando SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi;
  • tramite il Contact Center INPS;
  • rivolgendosi a un Patronato;
  • tramite l’app “INPS Mobile”.

Può presentare la domanda:

  • uno dei genitori (anche se non convivente con il figlio);
  • il figlio maggiorenne per sé stesso;
  • un tutore o affidatario, nel caso di minori.

 

Quando serve una nuova domanda

Non è necessario presentare una nuova domanda se l’assegno è già stato riconosciuto negli anni precedenti e la situazione è rimasta invariata.

È invece necessario presentare una nuova domanda se:

  • non si è mai richiesto l’assegno;
  • la domanda precedente è stata respinta, revocata o annullata.

Nella domanda vanno indicati tutti i figli per i quali si chiede l’assegno.
In caso di nuove nascite, è possibile aggiungere il figlio anche successivamente.

ISTRUZIONI PER COME PRESENTARE LA DOMANDA

Accesso al servizio INPS

Per presentare la domanda bisogna entrare nel sito dell’INPS e accedere alla sezione
“Sostegni, Sussidi e Indennità”, selezionando il servizio
“Assegno unico e universale per i figli a carico”.

Una volta entrati nel servizio, si accede alla schermata principale dalla quale è possibile:

  • presentare una nuova domanda;
  • oppure aggiungere un figlio a una domanda già presentata.

 

Chi presenta la domanda

All’inizio della procedura, il sistema chiede di indicare in quale ruolo si presenta la domanda, ad esempio:

  • genitore;
  • genitore affidatario;
  • tutore del figlio.

In alternativa, sono previsti pulsanti specifici per presentare la domanda come:

  • tutore o rappresentante legale del genitore;
  • figlio maggiorenne.

 

Le sezioni della domanda

La domanda è suddivisa in sei parti, che guidano passo dopo passo l’utente:

  1. dati del figlio (o dei figli);
  2. maggiorazioni per famiglie numerose;
  3. dati per il pagamento;
  4. dichiarazioni di responsabilità;
  5. riepilogo della domanda;
  6. invio finale.

 

Cosa fare in caso di decesso del genitore richiedente

  • Se muore uno dei due genitori che avevano presentato la domanda insieme, il sistema INPS trasferisce automaticamente la domanda all’altro genitore.
  • Se muoiono entrambi i genitori, oppure l’unico genitore indicato nella domanda, il subentro deve essere fatto manualmente.

In questi casi, la domanda può essere proseguita da:

  • un tutore o amministratore di sostegno;
  • un genitore affidatario;
  • il figlio maggiorenne;
  • un genitore non indicato nella domanda precedente;
  • il tutore del genitore.

⚠️ Il subentro deve essere richiesto entro un anno dalla data del decesso. Trascorso questo termine, è necessario presentare una nuova domanda.

Sezione 1 – Dati del figlio

In questa parte vanno inseriti i dati dei figli per i quali si chiede l’assegno.

Per ogni figlio si crea una scheda separata, inserendo:

  • il codice fiscale;
  • se il figlio è fiscalmente a carico;
  • l’eventuale disabilità e il relativo grado;
  • se il figlio ha tra 18 e 20 anni, la sua situazione scolastica o lavorativa;
  • la situazione familiare (genitori conviventi, separati, genitore unico, ecc.);
  • il codice fiscale dell’altro genitore o del genitore deceduto;
  • come deve essere diviso l’assegno tra i genitori;
  • una dichiarazione di responsabilità richiesta dalla legge.

 

Casi particolari

  • Tutore del figlio: vanno indicati i dati del minore tutelato.
  • Tutore del genitore: vanno indicati i dati del genitore tutelato e del figlio.
  • Figlio maggiorenne: il figlio inserisce i propri dati, quelli dei genitori e dichiara eventuali cambiamenti futuri.

 

Sezione 2 – Maggiorazioni per famiglie numerose

In questa sezione si possono indicare i figli maggiorenni a carico per i quali non spetta l’assegno, ma che servono a calcolare eventuali aumenti dell’importo legati al numero complessivo dei figli.

Sezione 3 – Dati per il pagamento

Qui si indicano le modalità con cui si vuole ricevere l’assegno.

È possibile:

  • usare un metodo di pagamento già registrato dall’INPS;
  • oppure inserirne uno nuovo, scegliendo tra:
    • conto corrente bancario o postale;
    • bonifico presso l’ufficio postale;
    • libretto postale;
    • conto estero (area SEPA);
    • carta prepagata con IBAN.

Il conto o la carta devono essere intestati o cointestati al beneficiario.
I tutori possono indicare un IBAN intestato alla persona tutelata.

Sezione 4 – Dichiarazioni di responsabilità

In questa parte il richiedente dichiara:

  • di aver letto l’informativa sulla privacy;
  • di avere i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno richiesti;
  • di essere soggetto al pagamento delle imposte in Italia.

 

Sezioni 5 e 6 – Riepilogo e invio

Prima dell’invio definitivo:

  • il sistema mostra un riepilogo di tutti i dati inseriti;
  • dopo il controllo, è possibile inviare la domanda;
  • una volta inviata, si può scaricare la ricevuta.

 

Rapporti con altre agevolazioni

L’assegno unico:

  • è compatibile con altri aiuti per i figli concessi da Regioni, Province e Comuni;
  • non riduce né sostituisce il bonus nido, che resta pienamente utilizzabile.
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