L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 163/2026 del 14 agosto 2026, ha fornito un importante chiarimento in materia di welfare aziendale e defiscalizzazione dei servizi di assistenza.
Viene stabilito che è totalmente esente da tassazione il rimborso erogato dal datore di lavoro al dipendente per le spese di ricovero in RSA della madre, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima non sia convivente. La misura trova applicazione retroattiva a partire dal periodo d’imposta 2025.
Il quadro normativo e la correzione del Decreto Omnibus
La controversia nasceva da una precedente formulazione (D.Lgs. 192/2025) che sembrava vincolare la defiscalizzazione delle prestazioni di welfare al requisito della coabitazione.
A sanare il punto è intervenuto l’articolo 1 del Decreto Omnibus (D.Lgs. 148 del 7 agosto 2026), che ha modificato il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR. La correzione, operando con effetto retroattivo dal 2025, ha chiarito definitivamente la distinzione tra familiari genericamente richiamati dalla norma e familiari “fiscalmente a carico”:
- Richiamo generico ai familiari dell’art. 12 del TUIR: ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-ter) del TUIR, i servizi e i rimborsi per l’assistenza ad anziani o non autosufficienti sono esenti se rivolti ai soggetti dell’art. 12. Tra questi rientrano i familiari indicati dall’art. 433 c.c. (come i genitori o i suoceri) senza che sia necessaria la convivenza o la percezione di assegni alimentari.
- Familiari “fiscalmente a carico”: il requisito della convivenza (o degli assegni alimentari) resta obbligatorio, unitamente ai limiti di reddito complessivo (2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per figli under 24), solo ed esclusivamente se la specifica norma fiscale richieda espressamente che il familiare sia “a carico”.
Le 3 condizioni per l’esenzione del rimborso RSA
Per beneficiare della defiscalizzazione del rimborso o della prestazione diretta fornita dal datore di lavoro (anche tramite terzi), devono sussistere contestualmente tre requisiti:
- Destinatari: il piano di welfare deve essere predisposto per la generalità dei dipendenti o per specifiche categorie di essi.
- Oggetto: il servizio o rimborso deve riguardare l’assistenza a familiari anziani o non autosufficienti.
- Beneficiari: i soggetti assistiti devono rientrare tra i familiari elencati dall’articolo 12 del TUIR (inclusi i genitori, a prescindere dal tetto di reddito o dalla convivenza).
Sintesi operativa per le Imprese e i Lavoratori
I rimborsi erogati dalle aziende per rette di ricovero e assistenza in RSA a favore dei genitori dei dipendenti non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, anche se il genitore risiede in una struttura diversa dall’abitazione del lavoratore e anche per le spese relative all’anno d’imposta 2025.


