L’approvazione definitiva del D.Lgs. correttivo Omnibus della riforma fiscale (avvenuta il 4 agosto 2026) ha introdotto un corposo pacchetto di novità volte a rendere il Concordato Preventivo Biennale (CPB) sempre più vantaggioso.
Le nuove misure si rivolgono in modo specifico ai contribuenti che, avendo già aderito al CPB per il biennio 2024-2025, scelgono di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027. Restano esclusi da queste specifiche agevolazioni i soggetti al primo accesso o con accordi relativi ad altre annualità.
I vantaggi per chi rinnova il CPB (2026-2027)
Per i contribuenti che confermano l’adesione, il legislatore ha previsto una serie di premialità rafforzate:
- Innalzamento soglie visto di conformità: la soglia di esonero dal visto sale a 100.000 euro per rimborsi e compensazioni IVA e a 70.000 euro per le imposte dirette e l’IRAP.
- Termini di accertamento ridotti: i termini di decadenza dell’attività accertativa sono anticipati di due anni. Gli avvisi dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- Niente interessi per la rateizzazione: azzeramento degli interessi nei casi di versamento rateale del saldo e del primo acconto.
- Nessuna maggiorazione sugli acconti: viene confermata per legge la non dovuta applicazione delle maggiorazioni di acconto per il primo anno del rinnovo.
Nuova versione del “Regime del Ravvedimento” (2020-2023)
Tra le novità di maggior impatto rientra la reintroduzione della sanatoria speciale (riservata a chi rinnova il CPB per il 2026-2027) applicabile alle annualità dal 2020 al 2023.
L’opzione per il ravvedimento sull’anno 2023 risulta particolarmente strategica: consente di regolarizzare eventuali omissioni o inesattezze passate, al riparo dal rischio di decadere dal CPB 2024-2025 nel caso in cui emergessero scostamenti superiori al 30% dei ricavi.
Tutele procedurali e ricalcolo del reddito
Con decorrenza dal biennio 2026-2027 sono state introdotte due rilevanti garanzie:
- Adesione priva di effetti: se l’accordo viene sottoscritto in mancanza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione, la procedura si considera semplicemente inefficace (evitando le penalizzanti conseguenze previste in precedenza).
- Rettifica dati ed eliminazione degli errori: attraverso una dichiarazione integrativa sarà possibile correggere eventuali errori materiali nei dati forniti, consentendo il ricalcolo del reddito ed evitando la decadenza automatica dall’accordo.


