QUADRO NORMATIVO E SOGGETTI AMMESSI
Oggetto della misura
La Circolare INPS n. 57/2026 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del “Bonus Donne 2026”, lo sgravio contributivo totale introdotto dal Decreto Lavoro 2026 per promuovere l’occupazione femminile stabile. L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2026.
L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata: l’applicazione dello sgravio non comporta pertanto alcuna penalizzazione sulla futura pensione della lavoratrice.
Ambito soggettivo datoriale
L’incentivo si applica alla quasi totalità dei datori di lavoro operanti sul territorio nazionale, suddivisi come segue:
- Soggetti AMMESSI:
- tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal possesso della qualifica di imprenditore (comprese le associazioni culturali, gli enti del Terzo Settore e i professionisti/studi associati).
- tutti i datori di lavoro del settore agricolo.
- Soggetti ESCLUSI:
- Pubbliche Amministrazioni, individuate tassativamente dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (es. istituti scolastici, università, enti locali, aziende sanitarie).
Rapporti di lavoro incentivabili
L’esonero spetta esclusivamente per i contratti legati alla stabilità occupazionale sottoscritti tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
- Rapporti Inclusi:
- contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione verso l’utilizzatore finale viene effettuata a tempo determinato.
- Rapporti Esclusi:
- contratti di lavoro intermittente o a chiamata (anche se stipulati a tempo indeterminato).
- prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis D.L. n. 50/2017).
- contratti di apprendistato.
REQUISITI DELLE LAVORATRICI E MAGGIORAZIONE ZES
Il diritto al bonus e la sua durata complessiva (12 o 24 mesi) sono subordinati al profilo di svantaggio della lavoratrice alla data dell’assunzione, definito in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014.
Classificazione dei profili di svantaggio
- Profilo A) Donne “Molto Svantaggiate” (24 mesi senza impiego): lavoratrici, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il calcolo si effettua a ritroso dalla data di assunzione: nel biennio precedente la lavoratrice non deve aver svolto lavoro subordinato sopra i 6 mesi o co.co.co./collaborazioni oltre i limiti della no tax area fiscale.
- Profilo B) Donne “Molto Svantaggiate” (12 mesi senza impiego + vincoli): lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi che appartengono a una delle specifiche categorie svantaggiate europee (es. professioni ad alta disparità di genere uomo-donna o madri single con figli a carico).
- Profilo C) Donne “Svantaggiate”: lavoratrici che soddisfano i criteri base di svantaggio sociale, anagrafico o settoriale definiti dal Regolamento UE ed esplicitate al paragrafo 1 della circolare INPS.
La Maggiorazione Territoriale (ZES Unica) – Profilo D
Se la lavoratrice (appartenente a uno qualsiasi dei profili A, B o C) risulta residente alla data dell’assunzione in una delle regioni della ZES Unica, il tetto massimo mensile del bonus viene incrementato. Le regioni ammesse ai finanziamenti dei fondi strutturali UE che danno diritto alla maggiorazione sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.
Tabella riassuntiva: importi e durata del Bonus
Profilo Lavoratrice | Area Geografica Residenza | Durata Massima | Massimale Mensile |
Profilo A (Molto svantaggiata 24 mesi) | Qualsiasi Regione | 24 mesi | € 650,00 |
Profilo B (Molto svantaggiata 12 mesi) | Qualsiasi Regione | 24 mesi | € 650,00 |
Profilo C (Svantaggiata) | Qualsiasi Regione | 12 mesi | € 650,00 |
Profilo D (Profili A o B in area ZES) | Regioni ZES Unica | 24 mesi | € 800,00 |
Profilo D (Profilo C in area ZES) | Regioni ZES Unica | 12 mesi | € 800,00 |
CRITERI DI CALCOLO E RIPROPORZIONAMENTO
L’incentivo si applica sulla contribuzione datoriale effettivamente esonerabile, calcolata su base mensile e soggetta a precisi riproporzionamenti in caso di eventi particolari o contratti a tempo parziale.
Calcolo per contratti Part-Time
In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali mensili dell’agevolazione (€ 650,00 per la misura ordinaria ed € 800,00 per la misura ZES) devono essere ridotti in misura proporzionale alla percentuale di orario di lavoro ridotto rispetto a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Calcolo per frazioni di mese (Mesi incompleti)
Per i rapporti di lavoro iniziati o risolti nel corso del mese (es. assunzione il giorno 15 del mese), il massimale mensile non è fruibile interamente ma va riproporzionato per i singoli giorni di vigenza del contratto. L’INPS ha stabilito i seguenti coefficienti giornalieri basati sulla divisione del tetto mensile per 31:
- Soglia ordinaria (€ 650 max): € 20,96 per ogni giorno di fruizione dell’esonero (€ 650 / 31).
- Soglia ZES Unica (€ 800 max): € 25,80 per ogni giorno di fruizione dell’esonero (€ 800 / 31).
Sospensione e differimento per maternità
Il periodo di fruizione dell’esonero contributivo non può essere interrotto da eventi sospensivi generici (es. malattia, cassa integrazione), con una sola eccezione tassativa: la maternità.
Il bonus viene sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, incluse le ipotesi di interdizione anticipata disposte dall’Ispettorato del Lavoro. I mesi di stop non vengono persi, ma si determina il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio al rientro in servizio della lavoratrice.
CONDIZIONI AZIENDALI E CAUSE DI REVOCA
Il diritto alla legittima fruizione del “Bonus Donne 2026” è strettamente subordinato al rispetto di quattro vincoli aziendali. La violazione anche di un solo parametro comporta l’immediata revoca del beneficio e il recupero retroattivo delle somme da parte dell’INPS.
Blocco dei licenziamenti nei 6 mesi precedenti
Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi (L. n. 223/1991) nella medesima unità produttiva in cui viene inserita la lavoratrice agevolata.
Blocco dei licenziamenti nei 6 mesi successivi
Nei 6 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO):
- Della lavoratrice assunta con l’esonero.
- Di un qualsiasi altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.
Esclusioni dal blocco: Non provocano la perdita del bonus i licenziamenti dettati da sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o dal superamento del periodo di comporto per malattia. In caso di revoca per licenziamento vietato, l’eventuale periodo residuo di bonus resta comunque calcolabile in capo a un successivo e diverso datore di lavoro che dovesse assumere la medesima risorsa.
Incremento occupazionale netto
L’assunzione deve determinare un incremento netto della forza aziendale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Il calcolo viene effettuato su base ULA (Unità di Lavoro Annuo) proporzionando i lavoratori part-time. I posti resisi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamenti o licenziamenti per giusta causa non invalidano il calcolo dell’incremento.
Regolarità contrattuale e previdenziale
La fruizione richiede il possesso del DURC regolare e l’applicazione di trattamenti economici non inferiori ai minimi fissati dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


