A norma dell’art. 473 bis 49 CPC, così come introdotto dalla riforma Cartabia, i coniugi che intendono separarsi possono chiedere con un unico atto in via cumulativa, sia la separazione che il divorzio.
Non occorre quindi più procedere separatamente dormulando prima una domanda di separazione e poi un’altra per il divorzio.
In questo modo si potrà ottenere un divorzio breve, fermo restando che tra la pronuncia sulla separazione e quella sul divorzio, dovranno comunque passare tre o sei mesi a seconda che si proceda consensualmente o giudizialmente.